Art. 154. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi 1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore antincendi e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente. Nella medesima qualifica e' altresi' inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi. 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di coordinatore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.