Art. 154. 
       Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi 
 
  1. Il personale appartenente al profilo professionale di  ispettore
antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore. 
  2. Il personale appartenente al profilo professionale di  direttore
antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo  servizio
nei profili professionali per l'accesso ai quali  era  richiesto  nel
previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed  eventuali
titoli  abilitativi,  e'  inquadrato  nell'istituita   qualifica   di
direttore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma
1. 
  3.  Il  personale  appartenente   al   profilo   professionale   di
coordinatore antincendi e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di
direttore-vicedirigente.  Nella  medesima   qualifica   e'   altresi'
inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo  il  predetto  personale,  il
personale  appartenente  al  profilo   professionale   di   direttore
antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto sette  anni  di  effettivo  servizio  nei
profili professionali  per  l'accesso  ai  quali  era  richiesto  nel
previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed  eventuali
titoli abilitativi. 
  4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai
sensi  dei  commi  1  e  2  e  quello  appartenente  nel   previgente
ordinamento  al  profilo  professionale  di  coordinatore  antincendi
inquadrato  ai  sensi  del  comma  3  conservano,   ai   fini   della
progressione alla qualifica superiore e degli  scatti  convenzionali,
l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il  personale  appartenente
al profilo professionale di direttore antincendi inquadrato ai  sensi
del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  5. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla  qualifica  o  ai  ruoli  superiori,   il   maturato   economico
eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di
cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro  del
comparto  aziende  e  amministrazioni   autonome   dello   Stato   ad
ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.