Art. 155. 
    Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici 
 
  1. Il personale appartenente al profilo professionale di  ispettore
medico, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico. 
  2. Il personale appartenente al profilo professionale di  direttore
medico, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo  servizio
nei profili professionali per l'accesso ai quali  era  richiesto  nel
previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed  eventuali
titoli  abilitativi,  e'  inquadrato  nell'istituita   qualifica   di
direttore medico, collocandosi nel ruolo prima del personale  di  cui
al comma 1. 
  3.  Il  personale  appartenente   al   profilo   professionale   di
coordinatore  medico  e'  inquadrato  nell'istituita   qualifica   di
direttore-vicedirigente medico. Nella medesima qualifica e'  altresi'
inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo  il  predetto  personale,  il
personale appartenente al profilo professionale di direttore  medico,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,  che
abbia  compiuto  sette  anni  di  effettivo  servizio   nei   profili
professionali per l'accesso ai quali  era  richiesto  nel  previgente
ordinamento il possesso di  lauree  magistrali  ed  eventuali  titoli
abilitativi. 
  4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai
sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo  professionale
di coordinatore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai
fini della progressione  alla  qualifica  superiore  e  degli  scatti
convenzionali, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale
appartenente al profilo professionale di direttore medico  inquadrato
ai sensi  del  comma  3  conserva,  ai  medesimi  fini,  l'anzianita'
eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 
  5. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla  qualifica  o  ai  ruoli  superiori,   il   maturato   economico
eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di
cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro  del
comparto  aziende  e  amministrazioni   autonome   dello   Stato   ad
ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.