Art. 156. 
Inquadramento   nelle   qualifiche   del    ruolo    dei    direttivi
                          ginnico-sportivi 
 
  1. Il personale appartenente al profilo professionale di  ispettore
ginnico-sportivo, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore
ginnico-sportivo. 
  2. Il personale appartenente al profilo professionale di  direttore
ginnico-sportivo, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di  effettivo
servizio  nei  profili  professionali  per  l'accesso  ai  quali  era
richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali
ed  eventuali  titoli  abilitativi,  e'   inquadrato   nell'istituita
qualifica di direttore ginnico-sportivo, collocandosi nel ruolo prima
del personale di cui al comma 1. 
  3.  Il  personale  appartenente   al   profilo   professionale   di
coordinatore ginnico-sportivo e' inquadrato nell'istituita  qualifica
di direttore-vicedirigente ginnico-sportivo. Nella medesima qualifica
e' altresi' inquadrato,  collocandosi  nel  ruolo  dopo  il  predetto
personale, il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di
direttore ginnico-sportivo, in  servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  che  abbia  compiuto  sette  anni  di
effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso  ai  quali
era richiesto  nel  previgente  ordinamento  il  possesso  di  lauree
magistrali ed eventuali titoli abilitativi. 
  4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai
sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo  professionale
di coordinatore ginnico-sportivo inquadrato  ai  sensi  del  comma  3
conservano, ai fini della progressione  alla  qualifica  superiore  e
degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; 
il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di  direttore
ginnico-sportivo  inquadrato  ai  sensi  del  comma  3  conserva,  ai
medesimi fini, l'anzianita' eccedente  quella  minima  richiesta  per
l'inquadramento. 
  5. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla  qualifica  o  ai  ruoli  superiori,  il   maturato   economico,
eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di
cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro  del
comparto  aziende  e  amministrazioni   autonome   dello   Stato   ad
ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.