Art. 158. Concorsi straordinari 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) selezione interna a venticinque posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, finalizzata alla verifica dell'idoneita' professionale, anche mediante prova teorico-pratica, riservata al personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 152, commi 1, 2 e 3, nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d); b) concorso per esami a venti posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni; c) concorso per esami e titoli a quattro posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 53, comma 1, lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni; d) concorso per esami e titoli a otto posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni. 2. Non e' ammesso alle selezioni e ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni e dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Il personale positivamente selezionato ai sensi del comma 1, lettera a), e' nominato vice direttore ed e' ammesso a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi. Per lo svolgimento del corso e le dimissioni dallo stesso si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 ovvero, nel caso in cui queste siano incompatibili, quelle dettate con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.