Art. 158. 
                        Concorsi straordinari 
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: 
    a) selezione interna  a  venticinque  posti  per  l'accesso  alla
qualifica di vice direttore, finalizzata alla verifica dell'idoneita'
professionale, anche mediante  prova  teorico-pratica,  riservata  al
personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 152, commi  1,  2  e  3,
nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi, in  possesso  del
titolo di studio e  dell'abilitazione  prescritti  dall'articolo  41,
comma 1, lettera d); 
    b) concorso per esami a venti posti per l'accesso alla  qualifica
di vice direttore, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del  titolo  di
studio e dell'abilitazione  prescritti  dall'articolo  41,  comma  1,
lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni; 
    c) concorso per esami e titoli a quattro posti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore medico, riservato al personale dei  ruoli
tecnico-operativi del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in
possesso  del  titolo  di  studio  e   dell'abilitazione   prescritti
dall'articolo 53, comma  1,  lettera  d),  e  di  una  anzianita'  di
servizio di almeno sette anni; 
    d) concorso per esami e titoli a otto posti  per  l'accesso  alla
qualifica di vice direttore ginnico-sportivo, riservato al  personale
dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo  62,  comma
1, lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni. 
  2. Non e' ammesso alle selezioni e ai concorsi di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato,  nell'ultimo  triennio,  una  sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono  stabiliti
le modalita' di svolgimento delle selezioni e dei concorsi di cui  al
presente  articolo,  le  prove  di  esame,  la   composizione   delle
commissioni esaminatrici, i criteri di formazione  delle  graduatorie
finali, le categorie dei titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
  4. Il personale positivamente selezionato ai  sensi  del  comma  1,
lettera a), e' nominato vice direttore ed e' ammesso a frequentare un
corso  di  formazione  iniziale  della  durata  di  sei  mesi  presso
l'Istituto superiore antincendi. Per lo svolgimento del  corso  e  le
dimissioni dallo stesso si applicano le disposizioni  degli  articoli
42 e 43 ovvero, nel caso in cui queste  siano  incompatibili,  quelle
dettate con decreto del capo del Dipartimento dei vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile.