Art. 159. Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante 1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attivita', per il cui esercizio e' richiesto il possesso di specifiche professionalita' e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante e' inquadrato come segue: a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra; b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero e di pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto; c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi; d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo; e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»; f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente. 2. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo. 3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. 4. In relazione all'inquadramento del personale del settore aeronavigante nelle nuove qualifiche, la speciale indennita' di volo resta ferma negli importi attualmente in godimento.
Nota all'art. 159: - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, si veda nelle note alle premesse.