Art. 159. 
Disposizioni   transitorie   e   di   inquadramento   del   personale
   appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante 
 
  1.  In  attesa  del  riordino  complessivo   dell'ordinamento   del
personale che espleta peculiari attivita', per il  cui  esercizio  e'
richiesto   il   possesso   di    specifiche    professionalita'    e
specializzazioni, da  attuare  in  sede  di  emanazione  dei  decreti
legislativi integrativi previsti  dall'articolo  2,  comma  3,  della
legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili
professionali del settore aeronavigante e' inquadrato come segue: 
    a)  il  personale  appartenente  ai  profili   professionali   di
specialista brevettato e  di  pilota  di  elicottero  brevettato,  in
servizio alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra; 
    b) il personale appartenente ai profili professionali di  tecnico
di elicottero e di pilota di elicottero, in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato  nell'istituita
qualifica di capo reparto; 
    c)  il  personale  appartenente  ai  profili   professionali   di
specialista di elicottero professionale e  di  pilota  di  elicottero
professionale, in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto
direttore antincendi; 
    d)  il  personale  appartenente  al  profilo   professionale   di
elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto
direttore antincendi capo; 
    e)  il  personale  appartenente  al  profilo   professionale   di
elicotterista controllore capo, in servizio alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' inquadrato  nell'istituita  qualifica
di sostituto direttore  antincendi  capo,  con  l'attribuzione  dello
scatto convenzionale di cui  all'articolo  31  e  l'assunzione  della
denominazione aggiuntiva di «esperto»; 
    f)  il  personale  appartenente  al  profilo   professionale   di
coordinatore aeronavigante, in  servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' inquadrato  nell'istituita  qualifica
di direttore-vicedirigente. 
  2. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento,  ai
fini della progressione  alla  qualifica  superiore  e  dello  scatto
convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo. 
  3. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla  qualifica  o  ai  ruoli  superiori,   il   maturato   economico
eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di
cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro  del
comparto  aziende  e  amministrazioni   autonome   dello   Stato   ad
ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. 
  4.  In  relazione  all'inquadramento  del  personale  del   settore
aeronavigante nelle nuove qualifiche, la speciale indennita' di  volo
resta ferma negli importi attualmente in godimento. 
 
          Nota all'art. 159:
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  della legge
          30 settembre   2004,  n.  252,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.