Art. 16. 
                      Promozione a capo reparto 
 
  1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene: 
    a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al  31
dicembre di  ogni  anno,  mediante  concorso  interno  per  titoli  e
superamento di un successivo corso di formazione professionale, della
durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra
esperti che, alla predetta data,  abbiano  compiuto  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica; 
    b)  nel  limite  del  restante  quaranta  per  cento  dei   posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  concorso  interno
per titoli, esame scritto a contenuto  tecnico-pratico  e  successivo
corso di formazione professionale, della durata non inferiore  a  tre
mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e
dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni
di effettivo servizio nel  ruolo  medesimo  e  che,  nel  quadriennio
medesimo, abbia frequentato con profitto  i  corsi  di  aggiornamento
professionale  individuati  nella  durata,   nei   contenuti,   nelle
modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla  frequenza,
con decreto del Ministro dell'interno. 
  2. Ai concorsi di cui al  comma  1  e'  ammesso  il  personale,  in
possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio  precedente  la
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande,  non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della  sanzione
pecuniaria. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui  al
comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,
l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore
eta'. Per la formazione della graduatoria  del  concorso  di  cui  al
comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono,  nell'ordine
la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e
la maggiore eta'. 
  4. I capi squadra  esperti  ammessi  al  corso  di  formazione  del
concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche  di  quello
di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti  lo  stesso  anno,
sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso. 
  5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti, fino alla data di inizio  del  relativo  corso  di
formazione professionale, ai partecipanti  del  concorso  di  cui  al
comma 1, lettera  a),  risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi
conseguiti.  Quelli  non  coperti  per  l'ammissione  al   corso   di
formazione  professionale  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di  formazione,
agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 
  6. I frequentatori che al termine dei corsi di  formazione  cui  al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono
la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva
graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data  di
conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso  di  cui  al
comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del  concorso  di
cui alla lettera b) del medesimo comma. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1,
le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera  b),
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e  i  punteggi  da
attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici, nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione professionale successivi ai concorsi e i  criteri  per  la
formazione delle graduatorie di fine corso. 
  8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di  cui
al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13. 
 
          Nota all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.