Art. 160. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori 1. Il personale appartenente al profilo professionale di addetto alle attivita' di supporto e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore. 2. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1. 3. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore tecnico. 4. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore professionale. 5. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore esperto. 6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 7. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici. 8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.