Art. 160. 
      Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori 
 
  1. Il personale appartenente al profilo  professionale  di  addetto
alle attivita' di supporto e' inquadrato nell'istituita qualifica  di
operatore. 
  2. Il personale appartenente ai profili  professionali  di  addetto
amministrativo e di operatore  tecnico,  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, che abbia  compiuto  meno  di
cinque anni  di  effettivo  servizio,  e'  inquadrato  nell'istituita
qualifica di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di
cui al comma 1. 
  3. Il personale appartenente ai profili  professionali  di  addetto
amministrativo e di operatore  tecnico,  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto  cinque
anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
operatore tecnico. 
  4. Il personale appartenente ai profili professionali di  operatore
amministrativo contabile e di  operatore  tecnico  professionale,  in
servizio alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  che
abbia  compiuto  meno  di  cinque  anni  di  effettivo  servizio,  e'
inquadrato nell'istituita qualifica di operatore professionale. 
  5. Il personale appartenente ai profili professionali di  operatore
amministrativo contabile e di  operatore  tecnico  professionale,  in
servizio alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  che
abbia compiuto cinque  anni  di  effettivo  servizio,  e'  inquadrato
nell'istituita qualifica di operatore esperto. 
  6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il  personale  di  cui  ai
commi 1, 2 e 4 conserva, ai fini della  progressione  alla  qualifica
superiore e dello scatto  convenzionale,  l'anzianita'  maturata  nel
predetto ruolo. Il personale di cui ai  commi  3  e  5  conserva,  ai
medesimi fini, l'anzianita' eccedente  quella  minima  richiesta  per
l'inquadramento. 
  7. Gli inquadramenti di cui al presente  articolo  sono  effettuati
anche in soprannumero riassorbibile con le  vacanze  ordinarie  delle
dotazioni organiche. Per il periodo di  durata  del  soprannumero  e'
reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul  piano
finanziario, di posti nei ruoli dei  collaboratori  e  dei  sostituti
direttori amministrativo-contabili e in quello  dei  collaboratori  e
dei sostituti direttori tecnico-informatici. 
  8. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla  qualifica  o  ai  ruoli  superiori,   il   maturato   economico
eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di
cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro  del
comparto  aziende  e  amministrazioni   autonome   dello   Stato   ad
ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.