Art. 161. 
      Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti 
 
  1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, che abbia  compiuto  meno  di  cinque  anni  di
effettivo  servizio,  e'  inquadrato  nell'istituita   qualifica   di
assistente e, nell'ambito  di  essa,  nel  profilo  professionale  di
assistente amministrativo contabile. 
  2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente
informatico e di assistente tecnico professionale, in  servizio  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto
meno  di  cinque  anni   di   effettivo   servizio,   e'   inquadrato
nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito  di  essa,  nel
profilo professionale di assistente tecnico-informatico. 
  3. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, che abbia compiuto  cinque  anni  di  effettivo
servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di  assistente  capo
e, nell'ambito di  essa,  nel  profilo  professionale  di  assistente
amministrativo-contabile capo. 
  4. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente
informatico e di assistente tecnico professionale, in  servizio  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia  compiuto
cinque anni  di  effettivo  servizio,  e'  inquadrato  nell'istituita
qualifica di assistente capo e,  nell'ambito  di  essa,  nel  profilo
professionale di assistente tecnico-informatico capo. 
  5. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, che abbia compiuto tredici  anni  di  effettivo
servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di  assistente  capo
e, nell'ambito di  essa,  nel  profilo  professionale  di  assistente
amministrativo  contabile  capo,  con  l'attribuzione  dello   scatto
convenzionale di cui all'articolo 94. 
  6. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente
informatico e di assistente tecnico professionale, in  servizio  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  che  abbia  tredici
anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale  di
assistente tecnico-informatico capo, con l'attribuzione dello  scatto
convenzionale di cui all'articolo 94. 
  7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il  personale  di  cui  ai
commi 1 e 2 conserva,  ai  fini  della  progressione  alla  qualifica
superiore e dello scatto  convenzionale,  l'anzianita'  maturata  nel
predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai
medesimi fini, l'anzianita' eccedente  quella  minima  richiesta  per
l'inquadramento. 
  8. Gli inquadramenti di cui al presente  articolo  sono  effettuati
anche in soprannumero riassorbibile con le  vacanze  ordinarie  delle
dotazioni organiche. Per il periodo di  durata  del  soprannumero  e'
reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul  piano
finanziario, di posti nei ruoli dei  collaboratori  e  dei  sostituti
direttori amministrativo-contabili e in quello  dei  collaboratori  e
dei sostituti direttori tecnico-informatici. 
  9. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla  qualifica  o  ai  ruoli  superiori,   il   maturato   economico
eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di
cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro  del
comparto  aziende  e  amministrazioni   autonome   dello   Stato   ad
ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.