Art. 162. 
Inquadramento nelle qualifiche del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei
            sostituti direttori amministrativo-contabili 
 
  1. Il personale appartenente al profilo professionale di  ispettore
amministrativo,  in  possesso  del  titolo   di   studio   prescritto
dall'articolo 98, comma 1, lettera  d),  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato  nell'istituita
qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile. 
  2. Il personale appartenente al profilo professionale di  direttore
amministrativo,  in  possesso  del  titolo   di   studio   prescritto
dall'articolo 98, comma 1, lettera  d),  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato  nell'istituita
qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo. 
  3.  Il  personale  appartenente   al   profilo   professionale   di
coordinatore  amministrativo,  in  possesso  del  titolo  di   studio
prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d),  in  servizio  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  inquadrato
nell'istituita      qualifica      di       sostituto       direttore
amministrativo-contabile  capo,  con  l'attribuzione   dello   scatto
convenzionale di cui all'articolo  105,  assumendo  la  denominazione
aggiuntiva di «esperto». 
  4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Al  personale  di  cui  al
comma 1 e' riconosciuta, ai fini della  progressione  alla  qualifica
superiore e dello scatto  convenzionale,  un'anzianita'  di  servizio
calcolata ai sensi dell'articolo 171, comma 2. Il personale di cui ai
commi 2 e 3 conserva, ai medesimi  fini,  l'anzianita'  maturata  nel
ruolo di provenienza. 
  5. Gli inquadramenti di cui al presente  articolo  sono  effettuati
anche in soprannumero riassorbibile con le  vacanze  ordinarie  delle
dotazioni organiche. Per il periodo di  durata  del  soprannumero  e'
reso indisponibile un numero finanziariamente  equivalente  di  posti
nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei  sostituti
direttori amministrativo-contabili. 
  6. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque  sino  all'accesso  al
livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in
godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo
40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto  aziende
e amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,
sottoscritto il 24 maggio 2000.