Art. 163. 
 Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi 
 
  1. Tra i ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco che espleta attivita' amministrativo-contabili e' istituito  il
ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi, costituito dalla
qualifica unica di ispettore amministrativo, in cui e' inquadrato  il
personale  appartenente  al  profilo   professionale   di   ispettore
amministrativo, in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, che non  sia  in  possesso  dei  titoli  di  studio
prescritti dagli articoli 98, comma 1, lettera d), e  119,  comma  1,
lettera d). 
  2. Il personale di cui al comma 1 continua ad espletare le funzioni
previste dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
aziende  e  amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad   ordinamento
autonomo,  sottoscritto  il  24  maggio  2000,  per  il  profilo   di
provenienza. 
  3. Il personale  di  cui  al  comma  1  percepisce  il  trattamento
economico previsto per il personale appartenente  alla  qualifica  di
cui all'articolo 95, comma 1, lettera e).  In  relazione  al  livello
superiore di tale trattamento economico, al personale medesimo  cessa
di  essere  corrisposto  il  maturato  economico   eventualmente   in
godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo
40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto  aziende
e amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,
sottoscritto il 24 maggio 2000. 
  4. Fino alla cessazione dal  servizio  del  personale  immesso  nel
ruolo di cui al comma 1, sono rese  indisponibili  due  unita'  nella
dotazione organica  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti
direttori amministrativo-contabili.