Art. 163. Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi 1. Tra i ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita' amministrativo-contabili e' istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi, costituito dalla qualifica unica di ispettore amministrativo, in cui e' inquadrato il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non sia in possesso dei titoli di studio prescritti dagli articoli 98, comma 1, lettera d), e 119, comma 1, lettera d). 2. Il personale di cui al comma 1 continua ad espletare le funzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, per il profilo di provenienza. 3. Il personale di cui al comma 1 percepisce il trattamento economico previsto per il personale appartenente alla qualifica di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e). In relazione al livello superiore di tale trattamento economico, al personale medesimo cessa di essere corrisposto il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. 4. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1, sono rese indisponibili due unita' nella dotazione organica del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.