Art. 164. 
Inquadramento nelle qualifiche del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei
               sostituti direttori tecnico-informatici 
 
  1. Il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di  capo
tecnico e di tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' inquadrato  nell'istituita  qualifica
di  sostituto  direttore  tecnico-informatico,  fatto  salvo   quanto
previsto dall'articolo 166, comma 1. 
  2. Il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di  capo
tecnico esperto, in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto
direttore tecnico-informatico capo. 
  3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento,  ai
fini della progressione  alla  qualifica  superiore  e  dello  scatto
convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo. 
  4. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque  sino  all'accesso  al
livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in
godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo
40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto  aziende
e amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,
sottoscritto il 24 maggio 2000.