Art. 164. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici 1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico e di tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 166, comma 1. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo. 3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo. 4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.