Art. 167. 
                        Concorsi straordinari 
 
  1. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per esami  a
complessivi duecentocinquanta posti per la nomina alle qualifiche  di
vice collaboratore amministrativo-contabile e di  vice  collaboratore
tecnico-informatico riservati, il primo,  al  personale  appartenente
nel previgente ordinamento  al  profilo  professionale  di  operatore
amministrativo-contabile e inquadrato  ai  sensi  dell'articolo  160,
commi 4 e 5, che  sia  in  possesso  del  titolo  di  studio  di  cui
all'articolo 98, comma  1,  lettera  d),  il  secondo,  al  personale
appartenente nel previgente ordinamento al profilo  professionale  di
operatore tecnico professionale e inquadrato ai  sensi  dell'articolo
160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo  di  studio  di  cui
all'articolo 109, comma 1, lettera  d).  Nei  bandi  di  concorso  e'
indicato il numero dei posti disponibili  nelle  qualifiche  di  vice
collaboratore  amministrativo-contabile  e  di   vice   collaboratore
tecnico-informatico. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli  ed
esami a ottanta posti per l'accesso alla qualifica  di  collaboratore
amministrativo-contabile, riservato  al  personale  appartenente  nel
previgente  ordinamento  al  profilo  professionale   di   assistente
amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto
dall'articolo 98, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di
effettivo servizio nel profilo professionale medesimo. 
  3. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli  ed
esami a ventisei posti per l'accesso alla qualifica di  collaboratore
tecnico-informatico,  riservato   al   personale   appartenente   nel
previgente  ordinamento  ai  profili  professionali   di   assistente
informatico e di assistente tecnico professionale,  in  possesso  del
titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1,  lettera  d),
che abbia  compiuto  tre  anni  di  effettivo  servizio  nei  profili
professionali medesimi. 
  4. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari  per  titoli
ed esami  per  la  copertura  di  non  piu'  della  meta'  dei  posti
disponibili    nelle     qualifiche     di     vice     collaboratore
amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico,
riservati,  il  primo,  al  personale  appartenente  nel   previgente
ordinamento    al     profilo     professionale     di     assistente
amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto
dall'articolo 98, comma 1,  lettera  d),  il  secondo,  al  personale
appartenente nel previgente ordinamento ai profili  professionali  di
assistente informatico e  di  assistente  tecnico  professionale,  in
possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma  1,
lettera d). 
  5. Al concorso di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare, oltre al
personale   ivi    indicato,    quello    appartenente    ai    ruoli
tecnico-operativi del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in
possesso dei titoli di studio prescritti. Ai concorsi di cui ai commi
2 e 3 e' ammesso a partecipare,  oltre  al  personale  ivi  indicato,
quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo  squadra,  in
possesso dei titoli di studio prescritti. 
  6. Ai concorsi di cui  al  presente  articolo  non  e'  ammesso  il
personale che, nell'ultimo triennio,  abbia  riportato  una  sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  7. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono  stabiliti
le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo,
le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici,  i
criteri di formazione delle graduatorie finali  e,  limitatamente  ai
concorsi di cui ai commi 2 e 3, le categorie dei titoli da  ammettere
a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.