Art. 168. Disposizioni transitorie in materia di valutazione e progressione in carriera del personale direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori 1. Agli scrutini per merito comparativo per il conferimento dei posti disponibili alla data del 1° gennaio 2006 e 2007 nelle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, e' ammesso il personale inquadrato nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi che abbia maturato, alla stessa data, nove anni di effettivo servizio nei soppressi profili professionali laureati del settore operativo dell'area funzionale C. 2. In relazione alla previgente disposizione di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 154, 155 e 156, nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi il termine di cui agli articoli 44, 56 e 65 e' ridotto a cinque anni. 3. Le disposizioni dell'articolo 47, in materia di percorso di carriera richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a quella di dirigente superiore, non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data. 4. Le disposizioni dell'articolo 70, in materia di valutazione annuale, si applicano a decorrere dall'anno 2007, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2006. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007. Per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni e i criteri in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Le disposizioni e i criteri in materia di scrutinio per merito comparativo di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili, anche alle promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2006. 6. Le disposizioni dell'articolo 72, in materia di costituzione e compiti della commissione per la progressione in carriera, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.
Nota all'art. 168: - Si riporta l'art. 25 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 25 (Conferimento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore). - 1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente. 2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. 3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresi', della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio. 4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva. 5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo. 7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione. 8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, si applicano le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianita' alla qualifica di dirigente superiore.».