Art. 168. 
Disposizioni transitorie in materia di valutazione e progressione  in
carriera del personale direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti
                              superiori 
 
  1. Agli scrutini per merito comparativo  per  il  conferimento  dei
posti disponibili  alla  data  del  1°  gennaio  2006  e  2007  nelle
qualifiche  di  primo  dirigente,  primo  dirigente  medico  e  primo
dirigente ginnico-sportivo, e' ammesso il  personale  inquadrato  nei
ruoli  dei  direttivi,  dei  direttivi   medici   e   dei   direttivi
ginnico-sportivi che abbia maturato, alla stessa data, nove  anni  di
effettivo servizio nei soppressi profili professionali  laureati  del
settore operativo dell'area funzionale C. 
  2. In relazione alla previgente disposizione  di  cui  all'articolo
25, comma 4, della legge 5 dicembre 1988, n. 521,  per  il  personale
inquadrato, ai sensi degli articoli 154, 155 e  156,  nei  ruoli  dei
direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi  ginnico-sportivi  il
termine di cui agli articoli 44, 56 e 65 e' ridotto a cinque anni. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 47,  in  materia  di  percorso  di
carriera richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di  primo  dirigente  e  per  la  promozione  a  quella  di
dirigente superiore, non si applicano, per un quinquennio dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, al personale  in  servizio
alla stessa data. 
  4. Le disposizioni dell'articolo  70,  in  materia  di  valutazione
annuale, si  applicano  a  decorrere  dall'anno  2007,  in  relazione
all'attivita' svolta  nell'anno  2006.  Per  il  periodo  antecedente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  5. Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano agli scrutini  per
le promozioni da  conferire  a  partire  dal  1°  gennaio  2007.  Per
l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche  di
primo dirigente con decorrenza dal 1°  gennaio  2006,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni e i criteri in materia di compilazione dei
rapporti informativi e di scrutinio per  merito  comparativo  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Le disposizioni  e
i criteri in materia di scrutinio per merito comparativo  di  cui  al
periodo precedente si applicano, in quanto  compatibili,  anche  alle
promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di  dirigente
superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2006. 
  6. Le disposizioni dell'articolo 72, in materia di  costituzione  e
compiti  della  commissione  per  la  progressione  in  carriera,  si
applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1°
gennaio 2007. 
 
          Nota all'art. 168:
              - Si  riporta l'art. 25 della legge 5 dicembre 1988, n.
          521  (Misure  di potenziamento delle forze di polizia e del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
              «Art.   25  (Conferimento  delle  qualifiche  di  primo
          dirigente  e  di  dirigente  superiore). - 1. Per sopperire
          alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  posti  disponibili  nella qualifica di
          dirigente  superiore  sono conferiti mediante scrutinio per
          merito  comparativo  ai  primi  dirigenti che alla data del
          31 dicembre  di  ciascun  anno abbiano maturato tre anni di
          effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.
              2.   Le   promozioni  hanno  effetto  a  decorrere  dal
          1° gennaio  dell'anno  successivo  a  quello in cui si sono
          verificate le vacanze.
              3.  Nello  scrutinio  per  merito  comparativo  ai fini
          dell'attribuzione  del punteggio relativo all'attitudine ad
          assumere   maggiore   responsabilita'  e  ad  assolvere  le
          funzioni  della  qualifica  superiore si deve tenere conto,
          altresi',   della   variazione  percentuale  del  punteggio
          attribuita  dall'organo competente ad esprimere il giudizio
          complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.
              4.  L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene
          mediante  corso  di  formazione dirigenziale, al quale sono
          ammessi  i funzionari direttivi del Corpo che alla data del
          31 dicembre  di  ciascun anno abbiano maturato nove anni di
          effettivo servizio nella carriera direttiva.
              5.  Il  corso  di formazione, della durata di tre mesi,
          presso  le scuole centrali antincendi, verte principalmente
          sulla    gestione   tecnico-amministrativa   degli   uffici
          periferici  e  centrali di pari livello del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco.
              6.   L'ammissione   al  corso,  nel  limite  dei  posti
          disponibili  al  31 dicembre  di  ogni  anno,  si  consegue
          mediante scrutinio per merito comparativo.
              7.  La  promozione dei funzionari che hanno superato il
          corso  decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          e   viene  conferita  secondo  l'ordine  della  graduatoria
          formata al termine del corso di formazione.
              8.   Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  per  il
          conferimento  della  qualifica  di dirigente superiore e di
          primo  dirigente,  si  applicano  le disposizioni dei commi
          primo, secondo e quarto dell'art. 169 del testo unico delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art.
          38  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1970, n. 1077.
              9.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
          anche  per  il  conferimento  dei  posti resisi disponibili
          entro  il  31 dicembre  1987,  fatte  salve  le  promozioni
          conferite  secondo il turno di anzianita' alla qualifica di
          dirigente superiore.».