Art. 172. Copertura finanziaria ed equa distribuzione delle risorse finanziarie 1. Le risorse stanziate dall'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 15.075.333 euro per l'anno 2004 e a 12.524.500 euro per l'anno 2005, e quelle previste dall'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro per l'anno 2005, sono distribuite al personale comunque in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, a titolo di una tantum, secondo l'allegata tabella D, assicurando l'equa distribuzione delle risorse, in relazione alle maggiorazioni economiche eventualmente derivanti dalle disposizioni di inquadramento del presente decreto. In relazione all'abolizione degli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', disponibili a regime e destinate all'attuazione dei predetti istituti, quantificate in 7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono distribuite al personale medesimo allo stesso titolo, con gli stessi criteri e secondo la medesima tabella di cui al periodo precedente. Analoga destinazione e' riservata alle eventuali, ulteriori risorse della medesima natura, accertate nel corso della gestione finanziaria dell'esercizio 2005. 2. A decorrere dal 2006 le risorse a regime, derivanti dalle disposizioni di legge di cui all'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 12.147.500 euro, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro, e quelle contrattuali indicate al comma 1, anche esse a regime, sono destinate alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente decreto. 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, anche con riferimento ai profili finanziari. La relazione e' trasmessa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative.
Note all'art. 172: - Per il testo dell'art. 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, si veda nelle note alle premesse.