Art. 172. 
Copertura finanziaria ed equa distribuzione delle risorse finanziarie 
 
  1. Le risorse stanziate dall'articolo 6 della  legge  30  settembre
2004, n. 252, ammontanti a  15.075.333  euro  per  l'anno  2004  e  a
12.524.500 euro per l'anno 2005, e quelle  previste  dall'articolo  8
del  decreto-legge  31   marzo   2005,   n.   45,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  31  maggio  2005,  n.  89,  ammontanti  a
4.000.000 di euro per l'anno  2005,  sono  distribuite  al  personale
comunque in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, a titolo di una
tantum,   secondo   l'allegata   tabella   D,   assicurando    l'equa
distribuzione  delle  risorse,  in   relazione   alle   maggiorazioni
economiche   eventualmente   derivanti    dalle    disposizioni    di
inquadramento del presente decreto. In relazione all'abolizione degli
istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive,  previsti
nel precedente ordinamento  di  contrattazione  privatistica  per  il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse aventi
carattere di certezza, continuita' e stabilita', disponibili a regime
e destinate all'attuazione dei  predetti  istituti,  quantificate  in
7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono  distribuite
al personale medesimo allo stesso titolo, con gli  stessi  criteri  e
secondo la medesima tabella di cui  al  periodo  precedente.  Analoga
destinazione e' riservata alle  eventuali,  ulteriori  risorse  della
medesima natura,  accertate  nel  corso  della  gestione  finanziaria
dell'esercizio 2005. 
  2. A decorrere dal  2006  le  risorse  a  regime,  derivanti  dalle
disposizioni di legge di cui all'articolo 6 della legge 30  settembre
2004, n. 252, ammontanti a 12.147.500  euro,  e  all'articolo  8  del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro,  e
quelle contrattuali indicate al comma 1, anche esse  a  regime,  sono
destinate   alla   copertura   degli   oneri   finanziari   derivanti
dall'attuazione del presente decreto. 
  3. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2. 
  4.  Il  Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una  relazione
sullo stato di attuazione del presente decreto, anche con riferimento
ai profili finanziari. La relazione e' trasmessa  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ovvero  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli  eventuali  decreti
legislativi recanti disposizioni correttive e integrative. 
 
          Note all'art. 172:
              - Per  il  testo  dell'art.  6 della legge 30 settembre
          2004, n. 252, si veda nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto-legge 31 marzo
          2005,  n.  45  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          31 maggio 2005, n. 89, si veda nelle note alle premesse.