Art. 173. 
             Trattamento economico di prima applicazione 
 
  1. Alla data del 1° gennaio 2006 e fino  all'emanazione  dei  primi
decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle  ipotesi
di accordo negoziale di cui al presente decreto,  gli  importi  dello
stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco sono fissati nella tabella  C  allegata  al  presente  decreto,
fatti  salvi  gli  effetti  dei  procedimenti  negoziali  non  ancora
definiti.