Art. 173. Trattamento economico di prima applicazione 1. Alla data del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale di cui al presente decreto, gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati nella tabella C allegata al presente decreto, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti.