Art. 174. 
                Clausola di salvaguardia retributiva 
 
  1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a seguito delle promozioni alle  qualifiche  iniziali  dei
ruoli  superiori  ovvero  delle  operazioni  di  primo  inquadramento
previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi  e
continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali,  un  trattamento
economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto
delle promozioni  o  degli  inquadramenti  medesimi,  l'eccedenza  e'
attribuita  sotto  forma  di  assegno  ad  personam  pensionabile  da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.