Art. 2. 
                   Funzioni di polizia giudiziaria 
 
  1. Il personale  appartenente  ai  ruoli  di  cui  all'articolo  1,
nell'assolvimento  dei  compiti  istituzionali,  svolge  funzioni  di
polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di  quelle  previste
per il ruolo di appartenenza. 
  2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del  fuoco  riveste
la  qualifica  di  agente  di  polizia   giudiziaria,   limitatamente
all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 
  3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e  dei  capi
reparto  e  a  quello  degli  ispettori  e  dei  sostituti  direttori
antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia  giudiziaria,
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il  ruolo  di
appartenenza.