Art. 20. 
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli  ispettori  e  dei
                   sostituti direttori antincendi 
 
  1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli  appartenenti  al
ruolo  degli  ispettori  e   dei   sostituti   direttori   antincendi
collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di  soccorso,
partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente, difesa civile
e protezione civile;  sono  responsabili  di  attivita'  a  rilevanza
interna;   in   relazione   alle   professionalita'    possedute    e
all'esperienza pratica acquisita, collaborano con  il  personale  dei
ruoli  operativi  per  i  quali  e'  previsto  l'accesso  con  laurea
magistrale,  alla  formazione  dei  piani  di  intervento,  redigendo
progetti particolareggiati delle unita'  alle  quali  sono  preposti,
curandone l'attuazione; partecipano  alle  attivita'  di  prevenzione
incendi, effettuando gli esami dei  progetti  e  le  visite  tecniche
adeguate alla propria professionalita'; sulla  base  delle  direttive
ricevute, partecipano ai  lavori  degli  organi  collegiali  e  delle
commissioni  su  materie  connesse  alla  propria   professionalita';
realizzano progetti di fattibilita'  e  svolgono,  ove  previsto,  in
relazione   alle    proprie    specifiche    competenze,    attivita'
tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di  atti;
svolgono  attivita'   tecniche   ed   eseguono   controlli.   Seguono
l'organizzazione  dei   programmi   di   formazione,   addestramento,
qualificazione e aggiornamento tecnico del personale.  Ad  esclusione
del  personale  appartenente  alla  qualifica   di   vice   ispettore
antincendi, al personale del ruolo puo' essere attribuito il  comando
dei distaccamenti di particolare rilevanza. 
  2. Ai sostituti  direttori  antincendi  e  ai  sostituti  direttori
antincendi  capo,  oltre  a  quanto  specificato  al  comma  1,  sono
attribuiti   incarichi   specialistici,    richiedenti    particolari
conoscenze e attitudini.  Essi  realizzano  dettagliati  progetti  di
fattibilita' e svolgono, ove  previsto,  in  relazione  alle  proprie
competenze specialistiche, attivita' tecnico-ispettive, di  studio  e
di ricerca per la formulazione  di  proposte  operative  nei  diversi
settori di attivita'; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono
il  funzionario  responsabile  del  distretto;  ferme   restando   le
disposizioni  concernenti  la  sovraordinazione  funzionale,  possono
collaborare direttamente con i  primi  dirigenti,  ove  richiesto  da
peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti  direttori  antincendi
capo, in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata
la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso
di  supporto  alle  attivita'  di  soccorso  tecnico  urgente.   Essi
predispongono, su direttive di  massima,  l'attuazione  di  piani  di
prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in  relazione
alla   preparazione   posseduta,   compiti   di   formazione    delle
professionalita' funzionalmente sottordinate.