Art. 20. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi 1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attivita' a rilevanza interna; in relazione alle professionalita' possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali e' previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unita' alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attivita' di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalita'; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalita'; realizzano progetti di fattibilita' e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attivita' tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attivita' tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo puo' essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza. 2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilita' e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attivita' tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attivita'; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attivita' di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, su direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione delle professionalita' funzionalmente sottordinate.