Art. 21. 
                 Nomina a vice ispettore antincendi 
 
  1. La  nomina  alla  qualifica  di  vice  ispettore  antincendi  si
consegue: 
    a) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti  disponibili,
mediante pubblico concorso,  per  esami,  consistenti  in  una  prova
scritta e un colloquio, con facolta' di far  precedere  le  prove  di
esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei
test, il cui superamento  costituisce  requisito  essenziale  per  la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti e'
riservato agli appartenenti al ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capi
reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i  quali  si
prescinde dai limiti di eta'. I  posti  riservati  non  coperti  sono
conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria
di merito; 
    b) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti  disponibili,
mediante  concorso  interno,  per  titoli  di  servizio   ed   esami,
consistenti in una prova scritta e  in  un  colloquio,  riservato  al
personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  che  espleta
funzioni tecnico-operative  in  possesso,  alla  data  del  bando  di
indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore  a
sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo  22,  comma  1,
lettera d). 
  2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma  1,
lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1,  lettera  a),
il personale in possesso dei requisiti  prescritti  che,  nell'ultimo
biennio, non abbia riportato una  sanzione  disciplinare  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. 
  3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, lettera b), a parita' di  punteggio,  prevalgono  nell'ordine,  la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio  e  la
maggiore eta'. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, ammesso ai corsi  conseguenti  al  superamento  dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita  all'atto
dell'ammissione. 
  5. Possono essere  nominati,  a  domanda,  allievi  vice  ispettori
antincendi,  nell'ambito  delle  vacanze  organiche  disponibili,   e
ammessi a frequentare il primo  corso  di  formazione  utile  di  cui
all'articolo  23,  il  coniuge  e  i  figli  superstiti,  nonche'  il
fratello, qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti  o  divenuti  permanentemente
inabili al servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,  purche'  siano  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 22,  comma  1,  e  non  si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5  si  applicano,  altresi',  al
coniuge e ai figli superstiti, nonche'  al  fratello,  qualora  unico
superstite, degli appartenenti al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili  al  servizio,  per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento  di  missioni
internazionali. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la  composizione  delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie
di titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il  punteggio  massimo  da
attribuire a  ciascuna  categoria  di  titoli  e  i  criteri  per  la
formazione della graduatoria finale. 
 
          Nota all'art. 21:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 5.