Art. 22. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione. 1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.