Art. 23. 
Nomina  a  vice   ispettore   antincendi   per   concorso   pubblico:
                partecipazione al corso di formazione 
 
  1.  Gli  allievi  vice  ispettori  antincendi  frequentano,  presso
l'apposita scuola, un corso della durata di dodici mesi,  preordinato
alla loro formazione tecnico-professionale.  Durante  il  corso  essi
sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi
che richiedono particolare qualificazione. 
  2. Gli allievi vice  ispettori  antincendi,  che  abbiano  ottenuto
giudizio  di  idoneita'  al  servizio  tecnico-operativo  quali  vice
ispettori antincendi e abbiano superato gli esami scritti e  orali  e
le prove  pratiche  di  fine  corso,  sono  nominati  vice  ispettori
antincendi in  prova.  Il  giudizio  di  idoneita'  e'  espresso  dal
dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  su
proposta del direttore centrale per la  formazione  del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile.
Essi  prestano  giuramento  e  sono  immessi  nel  ruolo  secondo  la
graduatoria finale. 
  3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove  mesi
di corso non possono essere  impiegati  in  servizio  operativo;  nel
periodo  successivo  possono  esserlo  esclusivamente   a   fine   di
addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e  per  un
periodo complessivamente non superiore a due mesi. 
  4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati  ai  servizi
di istituto, per compiere un periodo di prova  della  durata  di  sei
mesi. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti i programmi, le modalita' di svolgimento e  la  durata  del
corso di formazione, le modalita' di svolgimento degli esami  finali,
la composizione della commissione esaminatrice e  i  criteri  per  la
formazione della graduatoria finale. 
 
          Nota all'art. 23: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.