Art. 23. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione 1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio tecnico-operativo quali vice ispettori antincendi e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori antincendi in prova. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi. 4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i programmi, le modalita' di svolgimento e la durata del corso di formazione, le modalita' di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Nota all'art. 23: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.