Art. 24. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissione ed espulsione dal corso di formazione 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. 2. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.