Art. 24. 
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico:  dimissione
                ed espulsione dal corso di formazione 
 
  1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi  vice
ispettori antincendi che: 
    a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati  idonei
al servizio tecnico-operativo; 
    b) dichiarano di rinunciare al corso; 
    c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu'  di
novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni  nel
caso di assenza  per  infermita'  contratta  durante  il  corso,  per
infermita' dipendente da causa  di  servizio  qualora  si  tratti  di
personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. 
  2. I vice ispettori antincendi la cui assenza  oltre  i  centoventi
giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso,
da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero  da  maternita'
se si tratta di personale femminile, sono ammessi  a  partecipare  al
primo  corso  successivo  al  riconoscimento  della  loro   idoneita'
psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti  dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
  3. Sono espulsi dal corso gli allievi  responsabili  di  infrazioni
punibili  con  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi   della   sanzione
pecuniaria. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  su  proposta  del
direttore della scuola. 
  5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni  rapporto
con  l'amministrazione,  salvo  che  non  si  tratti   di   personale
proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.