Art. 25. 
Nomina  a   vice   ispettore   antincendi   per   concorso   interno:
                partecipazione al corso di formazione 
 
  1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo  21,  comma
1, lettera b), sono ammessi a  frequentare  un  corso  di  formazione
della  durata  di  sei  mesi,  preordinato   alla   loro   formazione
tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento  ministeriale  di
cui all'articolo 23, comma 5. 
  2. Il corso di cui al comma 1 puo' essere ripetuto una sola  volta.
Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore antincendi  gli
allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli  allievi
che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio
di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 
  3. Sono dimessi dal corso gli  allievi  che  per  qualsiasi  motivo
superino i sessanta giorni di assenza. 
  4. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 24.