Art. 25. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione 1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5. 2. Il corso di cui al comma 1 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.