Art. 26. Promozione a ispettore antincendi 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.