Art. 26. 
                  Promozione a ispettore antincendi 
 
  1.  La  promozione  alla  qualifica  di  ispettore  antincendi   e'
conferita  a  ruolo  aperto,  secondo  l'ordine  di  ruolo,  ai  vice
ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto
due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al  periodo  di
frequenza del corso di formazione di cui agli articoli  23  e  25,  e
che, nel  biennio  precedente  lo  scrutinio  medesimo,  non  abbiano
riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione
pecuniaria.