Art. 27. Promozione a ispettore antincendi esperto 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.