Art. 27. 
              Promozione a ispettore antincendi esperto 
 
  1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto  e'
conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo,  agli  ispettori
antincendi che, alla data dello  scrutinio,  abbiano  compiuto  sette
anni di effettivo  servizio  nella  qualifica  e  che,  nel  triennio
precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una  sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.