Art. 29. 
             Promozione a sostituto direttore antincendi 
 
  1. La promozione alla qualifica di sostituto  direttore  antincendi
si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni
anno, mediante concorso interno per esami e  titoli,  al  quale  sono
ammessi gli ispettori antincendi esperti  che,  alla  predetta  data,
abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio  nella  qualifica  e
che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini  per  la
presentazione delle  domande,  non  abbiano  riportato  una  sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1 a parita' di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1,
la composizione della commissione esaminatrice,  le  materie  oggetto
dell'esame, le categorie di titoli da  ammettere  a  valutazione,  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di  titoli  e  i
criteri per la formazione della graduatoria finale. 
 
          Nota all'art. 29:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.