Art. 30. 
          Promozione a sostituto direttore antincendi capo 
 
  1. La promozione alla qualifica di sostituto  direttore  antincendi
capo e' conferita, a ruolo aperto,  secondo  l'ordine  di  ruolo,  ai
sostituti  direttori  antincendi  che,  alla  data  dello  scrutinio,
abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio  nella  qualifica  e
che, nel triennio  precedente  lo  scrutinio  medesimo,  non  abbiano
riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione
pecuniaria.