Art. 30. Promozione a sostituto direttore antincendi capo 1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.