Art. 31. 
            Sostituto direttore antincendi capo «esperto» 
 
  1. Ai sostituti direttori antincendi capo che abbiano maturato otto
anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito  uno  scatto
convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.  Essi,  ferma
restando  la  qualifica  rivestita,   assumono   contestualmente   la
denominazione di «esperto». 
  2. I sostituti direttori antincendi capo esperti, ferme restando le
disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale e le funzioni
gia' specificate all'articolo  20,  collaborano  direttamente  con  i
primi  dirigenti.  Ad  essi  sono   altresi'   attribuiti   incarichi
specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e  possono
essere assegnati l'incarico di responsabile  di  un  distretto  e  di
altri uffici individuati con decreto del capo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,
nonche' ulteriori funzioni  di  particolari  rilevanza.  In  caso  di
emergenze  di  protezione  civile,  puo'  essere  affidata  loro   la
responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato. 
  3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui  al
comma 1 sono attribuiti al personale che,  nel  triennio  precedente,
non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. 
  4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato  a
giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto  a  procedimento
disciplinare per l'applicazione di  una  sanzione  disciplinare  piu'
grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione  della  denominazione
aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene,  anche  con  effetto
retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi  procedimenti,
fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3.  Si  applicano   le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 
  5.  Lo  scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo   e'
attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di  accesso
ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento  del
trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174. 
 
          Note all'art. 31:
              - Per  il  testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b)
          della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
          all'art. 9.
              - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
          nelle note all'art. 9.