Art. 32. Conferimento delle promozioni per merito straordinario 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumita' delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attivita' di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacita' professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se piu' favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.