Art. 32. 
       Conferimento delle promozioni per merito straordinario 
 
  1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita per
merito straordinario al personale dei ruoli  di  cui  all'articolo  1
che,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  al  fine  di   tutelare
l'incolumita' delle persone, abbia corso grave ed effettivo  pericolo
di vita ovvero, nel portare a  compimento  attivita'  di  eccezionale
rilevanza, abbia messo in luce eccezionali  capacita'  professionali,
dimostrando  di  poter  adempiere  alle  funzioni   della   qualifica
superiore. 
  2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo,  che  si
trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o
il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore
o, se piu' favorevoli,  tre  scatti  convenzionali  previsti  per  la
qualifica di appartenenza.