Art. 33. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario 1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. 2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1. 3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima all'approvazione del Ministro. 4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se piu' favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.