Art. 33. 
        Decorrenza delle promozioni per merito straordinario 
 
  1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data  del
verificarsi del fatto e  vengono  conferite  anche  in  soprannumero,
riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. 
  2. Le promozioni per merito straordinario possono essere  conferite
anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti
che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con  la  decorrenza
prevista dal comma 1. 
  3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata,
non  oltre  sei  mesi  dal  verificarsi  dei  fatti,  dal  comandante
provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il  capo  del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,
esaminata la proposta e sentito il dirigente generale-capo del  Corpo
nazionale   dei   vigili   del   fuoco,   sottopone    la    medesima
all'approvazione del Ministro. 
  4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere
conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In
tale  caso,   qualora   si   verifichino   le   condizioni   previste
dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti,
o  il  trattamento  economico  della  qualifica  iniziale  del  ruolo
superiore o, se piu' favorevoli, tre  scatti  convenzionali  previsti
per la qualifica di appartenenza.