Art. 35. 
                        Delegazioni negoziali 
 
  1. Il procedimento negoziale  intercorre  tra  una  delegazione  di
parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato  rispettivamente  delegati,  e
una delegazione delle organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul
piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto  del  Ministro
per la funzione pubblica, in conformita'  alle  disposizioni  vigenti
per  il  pubblico  impiego   in   materia   di   accertamento   della
rappresentativita'  sindacale,  misurata  tenendo  conto   del   dato
associativo e del dato elettorale; le  modalita'  di  espressione  di
quest'ultimo,  le  relative  forme  di  rappresentanza  e   le   loro
attribuzioni sono definite, tra  le  suddette  delegazioni  di  parte
pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del
Presidente della Repubblica di  cui  all'articolo  34,  comma  2,  in
attesa della cui entrata in vigore il decreto  del  Ministro  per  la
funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.