Art. 36. Materie di negoziazione 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilita' a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche; g) la reperibilita'; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 37, comma 1, puo' prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.