Art. 36. 
                       Materie di negoziazione 
 
  1. Formano oggetto del procedimento negoziale: 
    a)  il  trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio,  ivi
compreso  quello   di   lavoro   straordinario,   secondo   parametri
appositamente definiti in tale sede che  ne  assicurino,  nell'ambito
delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per  corrispondere  i
miglioramenti retributivi al personale statale di  diritto  pubblico,
sviluppi omogenei e proporzionati; 
    b) il trattamento economico di missione e di  trasferimento  e  i
buoni pasto; 
    c) il trattamento di fine  rapporto  e  le  forme  pensionistiche
complementari; 
    d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri
di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei
turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; 
    e) i criteri per la mobilita' a domanda; 
    f) le linee di indirizzo di impiego del  personale  in  attivita'
atipiche; 
    g) la reperibilita'; 
    h) il congedo ordinario e straordinario; 
    i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
    l) i permessi brevi per esigenze personali; 
    m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; 
    n) le linee di indirizzo  per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul
lavoro e per la  gestione  delle  attivita'  socio-assistenziali  del
personale; 
    o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; 
    p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; 
    q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; 
    r) la struttura degli  accordi  negoziali  e  i  rapporti  tra  i
diversi livelli. 
  2. L'ipotesi di accordo di  cui  all'articolo  37,  comma  1,  puo'
prevedere,  in  caso  di  vacanza  contrattuale,  l'attribuzione   di
elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di
inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite  per  il
pubblico impiego.