Art. 37. 
                      Procedura di negoziazione 
 
  1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per  la  funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di  cui
all'articolo 34, comma 2. Le trattattive si svolgono tra  i  soggetti
di cui all'articolo 35 e  si  concludono  con  la  sottoscrizione  di
un'ipotesi di accordo. 
  2. La delegazione  di  parte  pubblica,  prima  di  procedere  alla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,  sulla  base  della
rappresentativita' accertata  per  l'ammissione  alle  trattative  ai
sensi dell'articolo 35,  che  le  organizzazioni  sindacali  aderenti
all'ipotesi rappresentino piu' del cinquanta per cento come media tra
il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno  il  sessanta
per cento del dato elettorale. 
  3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere  al
Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la
delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro  il  termine
di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
  4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti  contenenti
l'individuazione del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli
oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la  quantificazione
complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di  validita'.
L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di  esercizi  successivi,  impegni  di
spesa  eccedenti  rispetto  a  quanto  stabilito  nel  documento   di
programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento,  nella
legge finanziaria, nonche' nel bilancio. 
  5.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici   giorni   dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le  compatibilita'
finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3,
approva l'ipotesi di accordo e il  relativo  schema  di  decreto  del
Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui  l'accordo  non  sia  definito  entro  novanta
giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi
stabiliti dai rispettivi regolamenti. 
  6. Lo  schema  di  decreto  che  recepisce  l'ipotesi  di  accordo,
unitamente alla documentazione di cui al comma 4, e'  trasmesso  alla
Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilita' dei
costi quantificati e della loro compatibilita' con gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge  5
agosto l978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte  dei  conti
delibera entro quindici giorni dalla  trasmissione  dello  schema  di
decreto, decorsi i quali  la  certificazione  si  intende  effettuata
positivamente. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del  decreto  legislativo  31  marzo
2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 37:
              - Si riporta l'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio):
              «Art.  1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e
          di  bilancio).  -  1.  La  impostazione delle previsioni di
          entrata  e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al
          metodo  della  programmazione  finanziaria.  A  tal fine il
          Governo presenta alle Camere:
                a) entro  il 30 giugno il documento di programmazione
          economico-finanziaria,  che viene, altresi', trasmesso alle
          regioni;
                b) entro  il  30 settembre  il  disegno  di  legge di
          approvazione   del   bilancio   annuale   e   del  bilancio
          pluriennale  a  legislazione  vigente,  il disegno di legge
          finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il
          bilancio  pluriennale  programmatico che vengono, altresi',
          trasmessi alle regioni;
                c) entro  il 15 novembre i disegni di legge collegati
          alla manovra di finanza pubblica.
              2.  La  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, esprime il
          proprio  parere  sui  documenti  di cui alla lettera a) del
          comma  1,  entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del
          medesimo  comma,  entro  il  15  ottobre,  e lo comunica al
          Governo ed al Parlamento.».
              - Si  riporta  l'art.  47,  commi  6  e  7  del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              «6.  Se  la certificazione della Corte dei conti non e'
          positiva,  l'ARAN,  sentito  il  comitato  di  settore o il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative
          necessarie   per  adeguare  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali  ai fini della certificazione, ovvero, qualora
          non   lo   ritenga  possibile,  convoca  le  organizzazioni
          sindacali  ai  fini  della  riapertura delle trattative. Le
          iniziative  assunte  dall'ARAN  in seguito alla valutazione
          espressa  dalla  Corte  dei  conti sono comunicate, in ogni
          caso,  al  Governo  ed  alla  Corte  dei  conti,  la  quale
          riferisce  al  Parlamento  sulla definitiva quantificazione
          dei  costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
          sulla    loro   compatibilita'   con   gli   strumenti   di
          programmazione e di bilancio.
              7.  In  ogni  caso, la procedura di certificazione deve
          concludersi  entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo,
          decorsi  i  quali  il  Presidente  dell'ARAN  ha mandato di
          sottoscrivere   definitivamente  il  contratto  collettivo,
          salvo  che  non  si  renda  necessaria  la riapertura delle
          trattative ai sensi del comma precedente.».