Art. 38. 
         Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati 
 
  1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure
negoziali fissate dal  decreto  di  cui  all'articolo  34,  comma  2,
possono  essere  conclusi  accordi  integrativi  nazionali  tra   una
delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno  o
da un suo delegato e da una delegazione composta  dai  rappresentanti
delle organizzazioni sindacali  firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo
quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1. 
  2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure
negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma  2,  sono
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico  tra  una
delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile o da un  suo  delegato  e  dai  titolari  degli  uffici
periferici  interessati  e   una   delegazione   sindacale   composta
dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e
dai  rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   firmatarie
dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1. 
Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale,  salvo  per
le materie che per  loro  natura  richiedono  tempi  di  negoziazione
diversi o verifiche periodiche. 
  3. Le delegazioni  di  parte  pubblica  non  possono  sottoscrivere
accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i
vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che
comportino oneri  non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione
annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non  possono
essere applicate.