Art. 4. Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco 1. Ferma restando l'unitarieta' delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilita' tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attivita' di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; puo', altresi', in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale. 2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu' vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attivita' operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.