Art. 4. 
  Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco 
 
  1.  Ferma  restando  l'unitarieta'  delle  funzioni  del  personale
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e  la  piena  fungibilita'
tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito  delle  attivita'
di soccorso, prevenzione  e  vigilanza,  mansioni  esecutive  con  il
margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle  qualifiche
possedute, effettuando tutte  le  necessarie  operazioni,  anche  con
l'utilizzo e  la  preventiva  manutenzione  delle  apparecchiature  e
attrezzature  in  dotazione;  puo',  altresi',  in   relazione   alla
specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti  di
addestramento del personale. 
  2. Al personale appartenente alla qualifica  di  vigile  del  fuoco
coordinatore  possono  essere   altresi'   conferiti   incarichi   di
coordinamento o comando di uno o piu' vigili del fuoco. Il vigile del
fuoco coordinatore, nel corso dell'attivita' operativa,  sostituisce,
in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.