Art. 40. 
   Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti 
 
  1. Il personale  direttivo  e  dirigente  di  cui  all'articolo  39
esercita,  anche   in   relazione   alla   specifica   qualificazione
professionale, le funzioni  inerenti  ai  compiti  istituzionali  del
Corpo  nazionale   dei   vigili   del   fuoco   implicanti   autonoma
responsabilita' decisionale e  rilevante  professionalita'  e  quelle
agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i  livelli
di  responsabilita'  e  gli  ambiti  di  competenza  correlati   alla
qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti,  con
esclusione  di  quelli  che  assolvono   l'incarico   di   comandante
provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria, limitatamente  all'esercizio  delle  funzioni
previste per il ruolo di appartenenza. 
  2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le  funzioni  di
cui al comma 1, partecipando all'attivita'  dei  dirigenti;  svolgono
funzioni di direzione di uffici  non  riservati  ai  dirigenti  e  di
distretti, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento  e  controllo
di  piu'  unita'  organiche  nell'ufficio   dirigenziale   cui   sono
assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per
i risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli atti, anche  a
rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attivita'
di soccorso  tecnico  urgente  e,  ove  necessario,  ne  assumono  la
direzione; nell'attivita' di soccorso e di difesa  civile  propongono
piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli  interventi
nell'area di competenza anche con compiti di  protezione  civile;  in
caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata loro  la
responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato  e  complesso;
possono essere delegati al rilascio del  certificato  di  prevenzione
incendi, in relazione al  grado  di  complessita'  e  alla  specifica
competenza tecnica; svolgono attivita' di studio e di ricerca o anche
attivita' ispettive o di valutazione e specialistiche di  particolare
rilevanza nel settore di propria competenza;  predispongono  piani  e
studi di fattibilita', verificandone l'attuazione dei risultati e dei
costi;  svolgono,  in  relazione  alla  professionalita'   posseduta,
compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco. Al personale  appartenente  alla  qualifica  di
direttore-vicedirigente  i  dirigenti  delle  strutture  centrali   e
periferiche  possono  delegare   l'esercizio   di   alcune   funzioni
dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale  di
cui  all'articolo  68,  esso  assicura  le  funzioni  vicarie  e   la
provvisoria  sostituzione  del  dirigente,  in  caso  di  assenza   o
impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in attesa della
nomina del titolare. 
  3. I primi dirigenti e  i  dirigenti  superiori,  nell'espletamento
degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B  allegata
al  presente  decreto,  adottano  i   provvedimenti   relativi   alla
organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per  assicurare
la funzionalita' e  il  massimo  grado  di  efficienza  dei  servizi;
adottano i provvedimenti e le  iniziative  connessi  all'espletamento
dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui  sono  preposti;
dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione  civile
e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito  dall'articolo
24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e  dall'articolo  12  della
legge 13 maggio  1961,  n.  469;  esercitano  compiti  di  direzione,
indirizzo e coordinamento delle  minori  articolazioni  di  servizio,
anche territoriali, poste alle loro  dipendenze.  In  particolare,  i
comandanti  provinciali  rilasciano  il  certificato  di  prevenzione
incendi. 
  4. I dirigenti svolgono anche funzioni  ispettive  e,  quando  sono
preposti  agli  uffici   o   istituti   di   istruzione,   hanno   la
responsabilita'     dell'istruzione,     della      formazione      e
dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti  ad
aree con funzioni di studio e ricerca svolgono,  altresi',  attivita'
dirette alla normazione tecnica nazionale  e  internazionale  per  la
sicurezza dei prodotti in caso di incendio,  alla  sperimentazione  e
omologazione degli stessi e  alla  relativa  vigilanza.  I  dirigenti
preposti ad  uffici  aventi  autonomia  amministrativa  esercitano  i
poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste  e  dei  fondi
loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma. 
  5. Spetta in ogni caso al capo  del  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai  titolari  di
uffici di livello dirigenziale generale la potesta'  di  stabilire  i
criteri generali e  gli  indirizzi  per  l'esercizio  delle  funzioni
nell'ambito degli uffici  posti  alle  loro  dipendenze,  nonche'  il
potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso
di inerzia o di grave ritardo, in conformita'  alle  disposizioni  in
materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive
modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento  e  di  intervento
sostitutivo  in  caso  di  inerzia  o  di  grave  ritardo  competono,
altresi', ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco. 
  6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi  di  funzione
indicati nella tabella B. 
 
          Note all'art. 40:
              - Si riporta l'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n.
          1570   (Nuove   norme   per  l'organizzazione  dei  servizi
          antincendi):
              «Art.  24.  -  Il  servizio di estinzione incendi e dei
          soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti
          in   materia   e   l'adozione  dei  provvedimenti  all'uopo
          necessari   ed   e'   esercitato  a  giudizio  e  sotto  la
          responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso.
              I   comandanti   delle   Forze  armate  e  di  polizia,
          eventualmente   intervenuti  sul  luogo  del  sinistro  per
          mantenere  l'ordine  pubblico, debbono agire in conformita'
          delle  disposizioni  di  carattere  tecnico impartire dallo
          stesso comandante.».
              - Si  riporta  l'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n.
          469   (Ordinamento  dei  servizi  antincendi  e  del  Corpo
          nazionale   dei  vigili  del  fuoco  e  stato  giuridico  e
          trattamento  economico  del  personale  dei  sottufficiali,
          vigili  scelti  e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco):
              «Art. 12. - I comandi provinciali:
                a) hanno    la    diretta    responsabilita'    della
          organizzazione   dei  servizi  antincendi  e  dei  concorsi
          tecnici in genere della rispettiva provincia;
                b) rispondono    del    funzionamento   del   Comando
          provinciale  cui  sono  preposti  e  della  disciplina  del
          dipendente personale;
                c) adottano   i   provvedimenti   disciplinari   loro
          deferiti  dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco;
                d) provvedono,  in  qualita'  di funzionari delegati,
          alla  gestione del Comando provinciale in conformita' delle
          norme       stabilite       dall'apposito       regolamento
          amministrativo-contabile;
                e) dispongono  le  visite  ed  i  controlli ai locali
          adibiti  a  depositi  ed  industrie  pericolosi prima della
          concessione  della  licenza  di  esercizio  da  parte delle
          autorita'  competenti  nonche'  le visite ed i controlli ai
          locali adibiti a pubblici spettacoli;
                f) provvedono  al  controllo periodico sullo stato di
          manutenzione  delle  bocche  da  incendio  e degli impianti
          aventi,  comunque,  attinenza  con  la prevenzione incendi,
          nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in
          materia di prevenzione degli incendi;
                g) fanno   parte,   come   membri  di  diritto  delle
          Commissioni edilizie comunali;
                h) formulano  al  Ministero dell'interno proposte per
          la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;
                i) propongono   al   Ministero   dell'interno   quali
          stabilimenti  industriali,  depositi e simili debbano avere
          servizi   propri  di  prevenzione  e  di  estinzione  degli
          incendi,  ed  esercitano  la  vigilanza  ed il controllo su
          detti  servizi  al  fine  di assicurarne l'efficienza ed il
          normale funzionamento;
                l) curano   la  preparazione  tecnica  delle  squadre
          antincendi  delle  ditte comunque tenute all'istituzione di
          un  proprio  servizio  di  prevenzione  ed estinzione degli
          incendi.».