Art. 41. 
                   Accesso al ruolo dei direttivi 
 
  1. L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  direttivi
avviene mediante pubblico concorso per esami,  con  facolta'  di  far
precedere le  prove  di  esame  da  forme  di  preselezione,  il  cui
superamento  costituisce  requisito  essenziale  per  la   successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono  partecipare
i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godimento dei diritti politici; 
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale   al   servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    d) laurea magistrale in ingegneria o  architettura,  fatta  salva
l'eventuale  diversa  denominazione  in  sede  di  applicazione   del
regolamento concernente l'autonomia didattica degli  atenei  adottato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n.  270,  in  attuazione  dell'articolo  17,
comma  95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.   127;   abilitazione
all'esercizio della professione. In relazione a particolari  esigenze
dell'amministrazione, puo' essere richiesto  nel  bando  di  concorso
anche il possesso di diplomi di specializzazione; 
    e) qualita' morali e  di  condotta  previste  dalle  disposizioni
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
  2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui  al
comma  1,  i  diplomi  di  laurea  specialistica  in   ingegneria   e
architettura  rilasciati  in  sede  di  attuazione  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre
1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento  didattico  vigente  prima
del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della  legge
15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previste le forme dell'eventuale preselezione per  la  partecipazione
al concorso di cui al  comma  1,  le  modalita'  di  svolgimento  del
concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali,  le  prime  in
numero  non  inferiore  a  due,  la  composizione  della  commissione
esaminatrice e i criteri di formazione  della  graduatoria  finale  e
sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato
di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parita' di punteggio,  ai
fini della formazione della graduatoria. 
  4. Nel concorso il venti  per  cento  dei  posti  e'  riservato  al
personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco  in  possesso  della  laurea  magistrale  e   dei   titoli
abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti  e  che,
alla data del bando di indizione del  concorso,  abbia  compiuto  tre
anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei  sostituti
direttori antincendi, oltre al periodo  di  frequenza  del  corso  di
formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale  dei  ruoli
tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore  antincendi  e'
richiesta un'anzianita' di servizio di almeno sette  anni  alla  data
del bando di indizione  del  concorso.  E  'ammesso  a  fruire  della
riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non  abbia  riportato
una sanzione disciplinare piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.  I
posti  riservati,  non  coperti  per  mancanza  di  vincitori,   sono
conferiti, secondo l'ordine della  graduatoria,  ai  partecipanti  al
concorso risultati idonei. 
  5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da
pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente
organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati
non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
 
          Note all'art. 41:
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127:
              «95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e  2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi da 1996 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
              - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.