Art. 42. 
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi 
 
  1. I vincitori del concorso di cui all'articolo  41  sono  nominati
vice direttori e sono ammessi a frequentare un  corso  di  formazione
iniziale  della  durata  di  due  anni  presso  l'Istituto  superiore
antincendi,   finalizzato   anche   al   conseguimento   del   master
universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. 
  2. Il corso di formazione  iniziale  e'  articolato  in  due  cicli
annuali  di  formazione  alternata  teorico-pratica  e  di  tirocinio
operativo  presso  i  comandi  provinciali  dei  vigili  del   fuoco,
finalizzato all'espletamento delle  funzioni  previste  dall'articolo
40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi. 
  3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, su proposta del direttore centrale per la  formazione,
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita'  per
l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 43, sostengono l'esame finale. 
  4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che,  anche
in  relazione  agli  esiti  del  tirocinio  operativo,   sono   stati
dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e  sono
confermati nel ruolo dei direttivi con  la  qualifica  di  direttore,
secondo l'ordine della graduatoria di  fine  corso.  Il  giudizio  di
idoneita' e' espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  su  proposta  del
dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale,  i
criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento  del
Ministro dell'interno, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  6. I direttori sono assegnati ai servizi  di  istituto,  presso  le
strutture periferiche del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
permanendo nella sede  di  prima  assegnazione  per  un  periodo  non
inferiore a due anni, fatte salve le  ipotesi  di  trasferimento  per
incompatibilita'.  L'individuazione  degli  uffici  viene  effettuata
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1. 
  7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria  di  fine  corso,   nell'ambito   delle   sedi   indicate
dall'Amministrazione. 
  8. Ai frequentatori del corso di  formazione  iniziale  provenienti
dagli altri ruoli  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
assegnato il trattamento economico piu' favorevole. 
 
          Nota all'art. 42: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.