Art. 42. Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. 2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi. 3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, sostengono l'esame finale. 4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1. 7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. 8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
Nota all'art. 42: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.