Art. 43. Dimissioni dal corso di formazione iniziale 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i vice direttori che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attivita' previste per il periodo del corso per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. 2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane. 5. Salvo che si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.