Art. 43. 
             Dimissioni dal corso di formazione iniziale 
 
  1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i  vice  direttori
che: 
    a) dichiarano di rinunciare al corso; 
    b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del
primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' ai servizi di
istituto; 
    c) non superano  le  prove,  ovvero  non  conseguono,  nei  tempi
stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo  e  il
secondo ciclo del corso; 
    d) non superano l'esame finale del corso; 
    e) sono  stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dalle  attivita'
previste per il periodo del corso per piu' di novanta giorni anche se
non consecutivi, ovvero  di  centottanta  nel  caso  di  assenza  per
infermita' contratta durante il corso, per infermita'  dipendente  da
causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per  maternita'
se si tratta di personale femminile. 
  2. I vice direttori la cui assenza oltre i  centottanta  giorni  e'
stata determinata  da  infermita'  contratta  durante  il  corso,  da
infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da  maternita'  se
si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo
corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica,
ovvero successivo ai periodi di assenza previsti  dalle  disposizioni
sulla tutela delle lavoratrici madri. 
  3.  Sono  espulsi  dal  corso  i  vice  direttori  responsabili  di
infrazioni punibili con una sanzione disciplinare  piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  su  proposta  del
direttore dell'Istituto superiore antincendi,  sentito  il  direttore
centrale per le risorse umane. 
  5. Salvo che si tratti di  personale  gia'  appartenente  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di  dimissione  e  di
espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni  rapporto  con
l'amministrazione.  I  provvedimenti  di  espulsione   costituiscono,
inoltre, causa ostativa alla partecipazione  ai  successivi  concorsi
per la nomina a vice direttore.