Art. 45. 
                      Nomina a primo dirigente 
 
  1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel  limite
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento di un corso di formazione  della
durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio  sono  ammessi  i
direttori-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo  precedente,
abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che
non siano  incorsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di  cui
all'articolo 71, comma 3. 
  2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti  dal  1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze ed e' conferita secondo l'ordine  della  graduatoria  formata
sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio
per merito comparativo per l'ammissione  al  corso  di  formazione  e
nell'esame finale del corso. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare  le  conoscenze
di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio
delle funzioni dirigenziali. 
  4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
dettate  le  modalita'  di  svolgimento  del  corso   di   formazione
dirigenziale e dell'esame finale,  nonche'  le  disposizioni  per  la
formazione della graduatoria  di  fine  corso,  in  applicazione  del
criterio direttivo indicato al comma 2. 
 
          Nota all'art. 45:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, nelle note all'art. 5.