Art. 46. 
          Promozione alla qualifica di dirigente superiore 
 
  1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue,
nel limite dei  posti  disponibili  al  31  dicembre  di  ogni  anno,
mediante scrutinio per merito comparativo  al  quale  e'  ammesso  il
personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa  data,
abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica  e  che
non  sia  incorso  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di   cui
all'articolo 71, comma 3. 
  2. Le promozioni decorrono a  tutti  gli  effetti  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
vacanze.