Art. 46. Promozione alla qualifica di dirigente superiore 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.