Art. 47. 
                        Percorso di carriera 
 
  1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso
di formazione per l'accesso alla  qualifica  di  primo  dirigente,  i
direttori-vicedirigenti che non abbiano prestato  servizio  effettivo
per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco. 
  2. Allo scrutinio per la promozione  alla  qualifica  di  dirigente
superiore e' ammesso il  personale  appartenente  alla  qualifica  di
primo dirigente che abbia svolto, in  tale  qualifica  e  durante  la
permanenza nel ruolo dei direttivi,  incarichi  per  un  periodo  non
inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui  almeno
una nella predetta qualifica dirigenziale.