Art. 47. Percorso di carriera 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco. 2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore e' ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.