Art. 49. 
  Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  oltre  alle  funzioni  previste  dalla   normativa   vigente,
sostituisce il capo  del  Dipartimento  dei  vigili  dei  fuoco,  del
soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  in  caso  di  assenza  o
impedimento.   In   ragione   delle   funzioni   previste   e   della
sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi  dell'articolo  39,
comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la  cui
misura e' stabilita dal  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
  2. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' individuato tra i dirigenti generali del Corpo  con  decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.