Art. 5. Nomina a vigile del fuoco 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 3, comma 6, della 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - 1.-5. (Omissis). 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.». - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato): «Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.». - Si riporta l'art. 18, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331): «Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate: a) Arma dei carabinieri 70%; b) Corpo della guardia di Finanza 70%; c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%; d) Polizia di Stato 45%; e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%; f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%; g) Corpo forestale dello Stato 45%. 2. Le riserve di posti di cui al comma i non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. «A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537]. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. 5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa. 6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1. 7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.». - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto): «Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici). - 1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di 495 unita', ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto. 2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta graduatoria avra' validita' triennale. 3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 5. Per assicurare la continuita' del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. 7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64): «Art. 13 (Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile. 2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. 3. Le universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attivita' istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione. 5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.».