Art. 5. 
                      Nomina a vigile del fuoco 
 
  1. L'assunzione dei vigili  del  fuoco  avviene  mediante  pubblico
concorso, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per
la  successiva  partecipazione  al  concorso  medesimo.  Al  concorso
possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) godimento dei diritti politici; 
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale   al   servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
    e) qualita' morali e  di  condotta  previste  dalle  disposizioni
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
  2. Ferme restando le riserve previste dall'articolo  18,  comma  1,
del  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  e   successive
modificazioni, e dall'articolo  1,  comma  3,  del  decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la  riserva  di
cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile  2002,
n. 77, in favore di coloro che hanno  prestato  servizio  civile  nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per  cento.
La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera  in
favore del personale volontario del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno
di centoventi giorni di servizio. I  posti  riservati  ai  sensi  del
presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti  al
reclutamento di cui al comma 1. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente organizzati  o  che  hanno  riportato  condanna  a  pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione. 
  4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso  di
formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si  applicano,  in
quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti  per
il personale in prova. 
  5. Possono essere nominati, a domanda, allievi  vigili  del  fuoco,
nell'ambito  delle  vacanze  organiche  disponibili,  e   ammessi   a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i  figli
superstiti, nonche' il  fratello,  qualora  unico  superstite,  degli
appartenenti al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  deceduti  o
divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1  e  non  si
trovino nelle condizioni di cui al comma 3. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5  si  applicano,  altresi',  al
coniuge e ai figli superstiti, nonche'  al  fratello,  qualora  unico
superstite, degli appartenenti al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili  al  servizio,  per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento  di  missioni
internazionali. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previste le forme dell'eventuale preselezione per  la  partecipazione
al concorso di cui al  comma  l,  le  modalita'  di  svolgimento  del
concorso medesimo, la composizione della commissione  esaminatrice  e
le modalita' di formazione della graduatoria finale. 
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  l'art. 3, comma 6, della 15 maggio 1997,
          n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo):
              «Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive   e   di   semplificazione   delle  domande  di
          ammissione agli impieghi). - 1.-5. (Omissis).
              6.  La  partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.».
              - Si  riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Si riporta l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53   (Modifiche   alle   norme   sullo  stato  giuridico  e
          sull'avanzamento   dei   vicebrigadieri,   dei  graduati  e
          militari  di  truppa  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
          della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
          Polizia  di  Stato,  al Corpo degli agenti di custodia e al
          Corpo forestale dello Stato):
              «Art.  26.  -  1.  Per l'accesso ai ruoli del personale
          della  polizia  di  Stato  e  delle  altre forze di polizia
          indicate  dall'art.  16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
          e'  richiesto  il  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria.».
              - Si   riporta   l'art.  18,  del  decreto  legislativo
          8 maggio  2001,  n.  215  (Disposizioni per disciplinare la
          trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
          professionale,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, della legge
          14 novembre 2000, n. 331):
              «Art.  18  (Riserve  di  posti per i volontari in ferma
          prefissata  e  in  ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
          all'accesso  nelle  carriere  iniziali dei seguenti Corpi e
          nell'Arma  dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per i
          volontari  di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
          cosi' determinate:
                a) Arma dei carabinieri 70%;
                b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
                c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
                d) Polizia di Stato 45%;
                e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
                f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
                g) Corpo forestale dello Stato 45%.
              2.  Le  riserve  di posti di cui al comma i non operano
          nei   confronti   del  personale  ammesso  alle  successive
          rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1.
              3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto con uno o piu' regolamenti, adottati
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono disciplinati,
          mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
          Repubblica   2 settembre   1997,  n.  332,  i  criteri  per
          l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. «A
          decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del primo dei
          regolamenti  previsti dal presente comma e' abrogato l'art.
          3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537].
              4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  con uno o piu' regolamenti, adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto 1988, n.
          400,  e  successive  modificazioni,  sentita  la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  e'  disciplinato  l'accesso dei
          volontari  di  truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
          congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
          di   polizia   municipale   e  provinciale,  attraverso  la
          previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
              5.  Il  Ministro  della  difesa con proprio decreto, da
          emanare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente   decreto,  disciplina  la  riserva  di  posti  da
          devolvere  ai  volontari  di  truppa  in ferma prefissata e
          ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
          per  cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli
          civili  del  personale  non  dirigente  del Ministero della
          difesa.
              6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,  fermi  restando  i
          diritti   dei   soggetti   aventi   titolo   all'assunzione
          obbligatoria  ai  sensi del decreto legislativo 23 novembre
          1988,  n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
          della  legge  12 marzo  1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
          applica  ai  volontari in ferma breve o in ferma prefissata
          di  durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
          senza  demerito,  anche  al  termine o durante le eventuali
          rafferme  contratte.  I  bandi  di  concorso  o  comunque i
          provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati
          dalle  amministrazioni,  dalle  aziende, dagli enti e dagli
          istituti  dello  Stato, delle regioni, delle province e dei
          comuni,  debbono  recare  l'attestazione dei predetti posti
          riservati   agli   aventi  diritto.  Tali  amministrazioni,
          aziende,  enti  e  istituti, trasmettono al Ministero della
          difesa   copia   dei  bandi  di  concorso  o  comunque  dei
          provvedimenti   che   prevedono   assunzioni  di  personale
          nonche',  entro  il  mese  di gennaio  di  ciascun anno, il
          prospetto  delle  assunzioni  operate ai sensi del presente
          articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui
          al  presente  comma  non  si cumula con quella prevista dal
          comma 1.
              7.  Qualora  la  riserva  per  i volontari di truppa in
          ferma  prefissata  e  in  ferma  breve  nei concorsi per le
          assunzioni  nelle  carriere  iniziali delle amministrazioni
          indicate   nei  commi  1,  4,  5  e  6  non  possa  operare
          integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
          di  posto,  tale frazione si cumula con la riserva relativa
          ad  altri  concorsi  banditi  dalla  stessa amministrazione
          ovvero  ne  e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
          l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
          graduatoria degli idonei.».
              - Si  riporta  l'art.  1  del  decreto-legge 1° ottobre
          1996,  n.  512,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti
          l'incremento  e  il  ripianamento di organico dei ruoli del
          Corpo   nazionale   dei   vigili  del  fuoco  e  misure  di
          razionalizzazione  per  l'impiego del personale nei servizi
          d'istituto):
              «Art.  1  (Incremento e ripianamento degli organici). -
          1.  Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del
          Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco il relativo organico
          e'   aumentato   di   495  unita',  ripartite  nei  profili
          professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte
          integrante del presente decreto.
              2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo
          professionale    di    vigile    del    fuoco   conseguenti
          all'attuazione  del  comma  1  e  per quelle che si rendono
          disponibili  fino  al 31 dicembre 1998 si provvede mediante
          utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a
          588  posti,  indetto  con decreto del Ministro dell'interno
          20 gennaio  1993,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
          serie  speciale  -  n.  55  del 13 luglio 1993. A tal fine,
          detta graduatoria avra' validita' triennale.
              3.  Per  assicurare la continuita' del reclutamento nel
          profilo  professionale  di  vigile  del fuoco, il Ministero
          dell'interno  e'  autorizzato  a  bandire,  fatte  salve le
          riserve   previste  dalle  disposizioni  vigenti,  pubblici
          concorsi   per  la  copertura  dei  posti  che  si  rendono
          disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi
          dovranno  inoltre  prevedere  una  riserva  di  posti, pari
          complessivamente  al  25 per cento dei posti vacanti, per i
          vigili   volontari   in   servizio   presso   gli  appositi
          distaccamenti  e  per  i  vigili  iscritti  nei  quadri del
          personale  volontario  che  alla  data  del  bando  abbiano
          prestato  servizio  per  non meno di sessanta giorni, fermi
          restando  gli  altri  requisiti  previsti  per l'accesso al
          profilo  professionale  di vigile del fuoco. Le graduatorie
          dei  candidati  risultati idonei possono essere utilizzate,
          ai  fini  del reclutamento, per tre anni dall'approvazione.
          In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei
          regolamenti  previsti  dall'art.  3,  comma 65, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di
          detti  posti  e'  riservata ai volontari delle Forze armate
          congedati  senza demerito, sempre che siano in possesso dei
          requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco.
              4.   Per   garantire   l'organizzazione   dei  servizi,
          l'amministrazione  puo'  disporre procedure di mobilita' in
          deroga  ai  tempi  di permanenza nella sede previsti per il
          personale  di  nuova  assunzione  dall'art.  43 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni.
              5.  Per  assicurare la continuita' del reclutamento nei
          ruoli  dell'area  operativa tecnica del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato
          a  bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che
          si   rendono   disponibili   a  decorrere  dal  31 dicembre
          dell'anno  successivo  a quello di pubblicazione di ciascun
          bando.  La  graduatoria dei candidati risultati idonei puo'
          essere   utilizzata,   ai   fini   del  reclutamento,  fino
          all'approvazione  della  graduatoria  relativa ai candidati
          del  concorso  successivo  e,  comunque,  per non oltre tre
          anni.
              6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          viene  emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400, il regolamento recante norme sul
          «reclutamento,    sull'avanzamento   e   sull'impiego   del
          personale  volontario  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco»,  in  attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre
          1970, n. 996.
              7.  I  dirigenti  del ruolo tecnico del Corpo nazionale
          dei   vigili   del  fuoco  possono  essere  destinati  allo
          svolgimento  di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo
          nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto
          del  Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto.».
              - Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile
          2002,  n.  77  (Disciplina  del Servizio civile nazionale a
          norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64):
              «Art.  13  (Inserimento  nel mondo del lavoro e crediti
          formativi).  -  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
          9,  comma  7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province
          autonome,  nei  limiti delle rispettive competenze, possono
          stipulare  convenzioni con associazioni di imprese private,
          con  associazioni di rappresentanza delle cooperative e con
          altri enti senza finalita' di lucro, al fine di favorire il
          collocamento  nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto
          il servizio civile.
              2.   Il   periodo  di  servizio  civile  effettivamente
          prestato,  salvo  quanto  previsto dal comma 4, e' valutato
          nei  pubblici  concorsi con le stesse modalita' e lo stesso
          valore del servizio prestato presso enti pubblici.
              3.  Le  universita'  degli  studi  possono  riconoscere
          crediti  formativi  ai  fini del conseguimento di titoli di
          studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate
          nel  corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum
          degli studi.
              4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  nei  concorsi
          relativi  all'accesso  nelle  carriere  iniziali  del Corpo
          nazionale  dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
          Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10
          per  cento  per  coloro  che hanno svolto per almeno dodici
          mesi  il  servizio  civile nelle attivita' istituzionali di
          detti  Corpi.  A  tal  fine  sono  comunque  fatti  salvi i
          requisiti    di    ammissione    previsti    da    ciascuna
          Amministrazione.
              5.  La  cessazione  anticipata del rapporto di servizio
          civile  comporta  la  decadenza  dai  benefici previsti dal
          presente   articolo,   salva   l'ipotesi   in   cui   detta
          interruzione  avvenga per documentati motivi di salute o di
          forza  maggiore  per  causa  di  servizio  ed  il  servizio
          prestato sia pari ad almeno sei mesi.».