Art. 51. 
            Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici 
 
  1. Il personale appartenente ai ruoli  dei  direttivi  e  dirigenti
medici del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  fermo  restando
quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23  dicembre
1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni: 
    a)  provvede  all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  dei
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco e alla verifica, anche collegiale, della persistenza
dei requisiti psico-fisici per il personale; 
    b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del
personale, inclusa la gestione del libretto individuale  sanitario  e
di rischio; 
    c) in relazione alle esigenze di servizio  e  limitatamente  alle
proprie attribuzioni, puo' essere impiegato in operazioni di soccorso
in caso di pubbliche calamita' o in altre situazioni di emergenza  in
cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' chiamato a svolgere  i
propri compiti istituzionali; 
    d) svolge attivita' di medico  nel  settore  della  medicina  del
lavoro  nell'ambito  delle   strutture   dipendenti   dal   Ministero
dell'interno e, dopo aver esercitato per  almeno  quattro  anni  tali
attribuzioni,  espleta  altresi'  le  attivita'  di  sorveglianza   e
vigilanza,  nonche'  quella  di  medico  competente,  previste  dalle
disposizioni  in  materia  di  sicurezza  sui   luoghi   di   lavoro,
nell'ambito delle citate strutture e di quelle  di  cui  all'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni; 
    e) provvede  in  via  di  competenza  esclusiva  all'accertamento
dell'idoneita'   psicofisica   degli    aspiranti    all'abilitazione
all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi
nella tabella A allegata alla legge  23  dicembre  1980,  n.  930,  e
successive  modificazioni,  negli  eliporti  e  nelle   elisuperfici,
nonche' alla verifica della persistenza  dei  requisiti  psico-fisici
per il personale che e' gia' in possesso dell'abilitazione stessa; 
    f) rilascia  certificazioni  di  idoneita'  psico-fisica  con  le
stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate; 
    g) provvede all'istruttoria  delle  pratiche  medico  legali  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  partecipa,  con
voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2001,  n.  461,  e  agli
articoli 5 e 11 della legge 11  marzo  1926,  n.  416,  e  successive
modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche  relative  a
personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
    h)  fa  parte  delle  commissioni  mediche   sanitarie   di   cui
all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31  marzo   2005,   n.   45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; 
    i) svolge, presso le scuole e  gli  istituti  di  formazione  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attivita' didattica nel settore
di competenza; 
    l) sovrintende all'attivita', svolta in sede locale, diretta alla
preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario; 
    m) fa parte delle commissioni mediche locali di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; 
    n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli
sanitari  dei  dipendenti  addetti  e   dei   locali   adibiti   alla
manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande  al  personale
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  da   effettuare   in
collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche  territorialmente
competenti; 
    o) partecipa allo sviluppo e aggiornamento del settore  sanitario
del  personale  anche  attraverso  forme  di  collaborazione  con  le
strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e  con
le altre amministrazioni o enti competenti. 
  2. Il personale di cui al comma 1 non puo'  esercitare  l'attivita'
libero-professionale  nei  confronti  degli  appartenenti  al   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma  1,
il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e  della
difesa civile puo' stipulare particolari  convenzioni  con  strutture
sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale
caso al personale medico del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
competono il  coordinamento  e  i  servizi  ispettivi  dell'attivita'
affidata in convenzione. 
 
          Note all'art. 51:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6, lettera z), della
          legge  23 dicembre  1978,  n. 833 (Istituzione del servizio
          sanitario nazionale):
              «Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a) - v) (omissis);
                z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate
          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
          custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
          dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
          delle condizioni del personale dipendente.».
              - Si   riporta   l'art.   23  del  decreto  legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626  (Attuazione  della  direttiva
          89/391/CEE,  della  direttiva  89/654/CEE,  della direttiva
          89/655/CEE,  della  direttiva  89/656/CEE,  della direttiva
          90/269/CEE,  della  direttiva  90/270/CEE,  della direttiva
          90/394/CEE,  della  direttiva  90/679/CEE,  della direttiva
          93/88/CEE,   della   direttiva  95/63/CE,  della  direttiva
          97/42/CE,   della   direttiva   98/24/CE,  della  direttiva
          99/38/CE   e   della   direttiva  99/92/CE  riguardanti  il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro):
              «Art.    23    (Vigilanza).    -    1.   La   vigilanza
          sull'applicazione   della   legislazione   in   materia  di
          sicurezza   e   salute  nei  luoghi  di  lavoro  e'  svolta
          dall'unita'  sanitaria  locale  e,  per quanto di specifica
          competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
          nonche',   per   il   settore   minerario,   dal  Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, e per le
          industrie  estrattive  di  seconda  categoria  e  le  acque
          minerali  e  termali  delle  regioni e Province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
          attribuite  dalla  legislazione vigente all'ispettorato del
          lavoro,   per   attivita'   lavorative  comportanti  rischi
          particolarmente  elevati,  da  individuare  con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          sanita',  sentita  la  Commissione  consultiva  permanente,
          l'attivita'    di    vigilanza    sull'applicazione   della
          legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
          anche   dall'ispettorato   del   lavoro   che   ne  informa
          preventivamente  il  servizio  di  prevenzione  e sicurezza
          dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
              3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              4.  Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
          e  salute  dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni
          vigenti  agli  uffici  di sanita' aerea e marittima ed alle
          autorita'  marittime,  portuali ed aeroportuali, per quanto
          riguarda  la  sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
          aeromobili  ed  in  ambito  portuale ed aeroportuale, ed ai
          servizi  sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
          per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
          altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
          presentano  analoghe  esigenze  da  individuarsi, anche per
          quel  che  riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
          del  Ministro  competente  di  concerto  con i Ministri del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  e  della  sanita'.
          L'Amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
          servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia, anche
          mediante  convenzione  con  i rispettivi ministeri, nonche'
          dei   servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture
          penitenziarie.».
              - Si   riporta   la   Tabella  A  allegata  alla  legge
          23 dicembre  1980,  n.  930  (Norme  sui servizi antincendi
          negli  aeroporti  e  sui  servizi  di  supporto  tecnico ed
          amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco):
                                                           «Tabella A
                   CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
                        AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI

          I Classe:
              1) Roma-Fiumicino;
              2) Milano-Malpensa (Varese).
          II Classe:
              1) Catania Fontanarossa;
              2) Genova;
              3) Milano-Linate;
              4) Roma-Ciampino;
              5) Palermo-Punta Raisi;
              6) Torino;
              7) Venezia;
              8) Ancona-Falconara.
          III Classe:
              1) Alghero;
              2) Bari-Palese;
              3) Bologna-Borgopanigale;
              4) Brescia-Montichiari;
              5) Brindisi;
              6) Cagliari-Elmas;
              7) Lametia Terme;
              8) Olbia-Costa Smeralda;
              9) Orio al Serio;
              10) Napoli;
              11) Pescara;
              12) Pisa;
              13) Reggio Calabria;
              14) Rimini;
              15) Ronchi dei Legionari;
              16) Verona.
          IV Classe:
              1) Firenze Peretola;
              2) Forli';
              3) Trapani.
          V Classe:
              1) Crotone;
              2) Lampedusa;
              3) Pantelleria;
              4) Treviso;
              5) Taranto-Grottaglie;
              6) Savona-Villanova d'Albenga».
              - Si  riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 ottobre  2001,  n.  461 (Regolamento recante
          semplificazione  dei  procedimenti  per  il  riconoscimento
          della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per
          la  concessione  della  pensione  privilegiata  ordinaria e
          dell'equo  indennizzo,  nonche'  per  il funzionamento e la
          composizione  del  comitato  per  le  pensioni privilegiate
          ordinari):
              «Art. 6 (Commissione). - 1. La diagnosi dell'infermita'
          o      lesione,     comprensiva     possibilmente     anche
          dell'esplicitazione  eziopatogenetica,  nonche' del momento
          della  conoscibilita'  della patologia, e delle conseguenze
          sull'integrita'    fisica,   psichica   o   sensoriale,   e
          sull'idoneita' al servizio, e' effettuata dalla Commissione
          territorialmente  competente  in  relazione  all'ufficio di
          ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente
          e'  pensionato  o  deceduto, alla residenza rispettivamente
          del  pensionato  o  dell'avente  diritto.  Per  coloro  che
          risiedono  all'estero  la  visita e' effettuata, per delega
          della  Commissione,  da  un collegio di due medici nominati
          dalla   locale   autorita'   consolare  ovvero  dal  medico
          fiduciario dell'autorita' stessa.
              2.  La Commissione e' composta di tre ufficiali medici,
          di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
          legale   e  delle  assicurazioni.  Assume  le  funzioni  di
          presidente  il  direttore  dell'lEnte  sanitario militare o
          l'ufficiale  superiore  medico  da  lui delegato o, in loro
          assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado
          o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
              3.   La   Commissione,   quando  deve  pronunciarsi  su
          infermita'  o  lesioni  di  militari  appartenenti  a forze
          armate  diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche
          ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici,
          di  cui  uno con funzioni di presidente identificato con le
          modalita'  indicate  al comma 2, e di un ufficiale medico o
          funzionario    medico   della   forza   annata,   corpo   o
          amministrazione di appartenenza.
              4.   La   Commissione,   per   esigenze   legate   alla
          complessita'  dell'accertamento  sanitario, puo' richiedere
          la  partecipazione  alla visita, con voto consultivo, di un
          medico specialista.
              5.  L'interessato  puo'  essere  assistito  durante  la
          visita,  senza oneri per l'amministrazione, da un medico di
          fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
              6.  La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione
          degli  atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il
          tramite  di almeno un componente e redige processo verbale,
          firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le
          generalita'  del  dipendente,  la  qualifica e la firma dei
          componenti  della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
          accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
          determinazione    della    data    di    conoscibilita'   o
          stabilizzazione   dell'infermita'   da   cui   derivi   una
          menomazione  ascrivibile  a  categoria di compenso, nonche'
          l'indicazione   della  categoria  stessa,  il  giudizio  di
          idoneita'  al  servizio  od  altre  forme di inabilita', le
          eventuali  dichiarazioni  a  verbale  del  medico designato
          dall'interessato,  i  motivi  di  dissenso  del  componente
          eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
          specialista.
              7.   Il   verbale   e'   trasmesso  all'Amministrazione
          competente  entro  quindici giorni dalla conclusiva visita.
          In  caso  di  accertamento conseguente alla trasmissione di
          certificazione  medica  ai  sensi  dell'art. 8, comma 1, il
          verbale   e'   inviato   direttamente   al  Comitato  dalla
          Commissione,    che    provvede    a   dare   comunicazione
          all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8.
              8.  In caso di accertamento diagnostico di infezione da
          HIV  o  di AIDS, il Presidente della Commissione interpella
          l'interessato    per    il   consenso,   da   sottoscrivere
          specificamente  a  verbale,  circa l'ulteriore prosecuzione
          del  procedimento;  il  Presidente impartisce le necessarie
          disposizioni,  anche  organizzative,  in  aggiunta a quanto
          previsto  dall'art.  3  del  decreto  legislativo 11 maggio
          1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione
          dei   contenuti  del  verbale,  in  modo  da  limitarne  la
          conoscibilita'.
              9.  La data di effettuazione della visita e' comunicata
          al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
          caso  di  mancata  partecipazione, per giustificato motivo,
          del   medico  designato  dal  dipendente  alla  visita,  e'
          convocata  una  nuova  visita  da  effettuarsi entro trenta
          giorni dalla prima.
              10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla
          visita,  la Commissione convoca il dipendente per una nuova
          visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
              11.  In  caso  di ingiustificata assenza del dipendente
          alla  visita,  la  Commissione  redige  processo  verbale e
          restituisce  gli  atti  all'Amministrazione  nel termine di
          quindici giorni.
              12.   Il  Presidente  della  Commissione,  in  caso  di
          comprovato  e permanente impedimento fisico del dipendente,
          puo'  disporre  l'esecuzione  della  visita  domiciliare da
          parte di un componente della Commissione stessa.
              13.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
          difesa,  dell'interno  e  della  salute, da adottarsi entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          regolamento,  sono  definiti  i  criteri  organizzativi per
          l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
          sanitario  di  cui all'art. 9 ed e' approvato il modello di
          verbale  utilizzabile,  anche  per  le  trasmissioni in via
          telematica,   con  le  specificazioni  sulle  tipologie  di
          accertamenti   sanitari   eseguiti  e  sulle  modalita'  di
          svolgimento dei lavori.».
              - Si riportano gli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo
          1926,   n.  416  (Nuove  disposizioni  sulle  procedure  da
          seguirsi  negli  accertamenti  medico-legali  delle ferite,
          lesioni   ed  infermita'  dei  personali  dipendenti  dalle
          amministrazioni  militari  e da altre amministrazioni dello
          Stato):
              «Art.  5. - Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8,
          nel  termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione
          il  militare,  l'impiegato  o l'operaio puo' ricorrere alla
          competente  Direzione  di sanita' militare territoriale. In
          tal  caso  la  pratica  viene  deferita  all'esame  di  una
          Commissione di seconda istanza, composta:
                dal  direttore  di  sanita' militare territoriale, il
          quale  puo'  delegare un colonnello medico piu' anziano del
          presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
                da due ufficiali superiori medici, membri.
              A  richiesta  del presidente puo' intervenire ai lavori
          della  Commissione, con parere consultivo e senza diritto a
          voto,  un ufficiale superiore o un impiegato della carriera
          direttiva  o di concetto designato dal comandante del Corpo
          o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.».
              «Art.  11. - Alle dipendenze del Ministero della difesa
          e'  istituito  un collegio medico-legale, articolato in sei
          sezioni,  di cui una distaccata presso la Corte dei conti e
          in  gabinetti  diagnostici  in  numero  adeguato ai compiti
          attribuiti.  Al  collegio  medico-legale  e'  assegnato  il
          seguente personale medico:
                a) un   generale   medico   in   servizio  permanente
          effettivo, presidente;
                b) un   generale   medico   in   servizio  permanente
          effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa
          da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
                c) due  ufficiali  superiori medici dell'Esercito, di
          cui  uno  segretario  del  collegio medico-legale e l'altro
          della sezione staccata presso la Corte dei conti;
                d) quattro     generali     o    colonnelli    medici
          dell'Esercito,  un  contrammiraglio  o capitano di vascello
          medico,  un  generale  o  un  colonnello  medico  del Corpo
          sanitario  aeronautico con funzioni di presidenti delle sei
          sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
                e) quattordici     ufficiali     superiori     medici
          dell'Esercito,   sette  ufficiali  superiori  medici  della
          Marina,  sette  ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario
          aeronautico,  due  ufficiali  superiori medici o funzionari
          medici  di  qualifica equipollente di polizia, con funzioni
          di membri effettivi delle sei sezioni;
                f) quattordici     ufficiali     inferiori     medici
          dell'Esercito,   sette  ufficiali  inferiori  medici  della
          Marina,   sette   ufficiali   inferiori  medici  del  Corpo
          sanitario  aeronautico,  due  ufficiali  inferiori medici o
          funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con
          funzione di membri aggiunti delle sezioni.
              I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra
          liberi    docenti    o    specializzati   in   una   branca
          medico-chirurgica.   In  mancanza  di  maggior  generali  o
          contrammiragli  in  servizio  permanente,  le  funzioni  di
          presidente  di  sezione  sono affidate a maggior generali o
          contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli
          o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo
          restando  il  numero  complessivo degli ufficiali medici di
          cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
              Tra  i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere
          e)  ed  f)  del  primo  comma  vengono tratti gli ufficiali
          medici  specializzati  per  le  esigenze  dei  gabinetti di
          radiologia,   di   analisi  cliniche,  di  cardiologia,  di
          elettroencefalografia,  di  neurologia,  di  oculistica, di
          otorinolaringoiatria.
              Gli  ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed
          f)  del  primo  comma  possono  appartenere  oltre  che  al
          servizio  permanente anche alle categorie in congedo, anche
          se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'art. 3
          della legge 24 maggio 1970, n. 336.
              In  presenza  di  vacanze  organiche  nei  ruoli  degli
          ufficiali  medici  in  servizio  permanente effettivo delle
          Forze  armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre
          categorie  richiamate,  gli  ufficiali  medici  di cui alle
          lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,
          fino  ad  un terzo dell'organico predetto, da medici civili
          convenzionati  scelti fra liberi docenti o specializzati in
          una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in
          medicina legale militare.
              La  nomina  dei  componenti  del  collegio e' fatta con
          decreto  del  Ministro  della  difesa,  da registrarsi alla
          Corte dei conti.
              Il   presidente   del   collegio   medico-legale   puo'
          richiedere  l'intervento,  con  parere  consultivo  e senza
          diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra
          specialisti  civili  che  siano  titolari  o liberi docenti
          universitari.
              Ai  predetti  consulenti  e'  corrisposto un gettone di
          presenza  nella  misura  di  lire  ventimila  per  ciascuna
          giornata  di  adunanza  del  collegio  tenuta  con  il loro
          intervento.
              Per  le  esigenze  di  funzionamento del collegio e dei
          gabinetti  diagnostici  i  competenti Ministeri disporranno
          l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel
          numero  fino  a raggiungere un organico massimo complessivo
          di sessanta elementi.
              Secondo  le  esigenze  il  personale  assegnato  dovra'
          comprendere  tecnici  di  radiologia medica, di laboratorio
          analisi,      di      elettrofonocardiografia      e     di
          elettroencefalografia,   nonche'   dattilografi,  impiegati
          civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
              In  tutti i casi in cui si verificano nella definizione
          delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli
          anni  due,  i  competenti  Ministeri  devono  assicurare il
          pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo.».
              - Si  riporta  l'art.  1-ter del decreto-legge 31 marzo
          2005,  n.  45,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          31 maggio 2005, n. 89:
              «Art. 1-ter (Commissioni sanitarie). - 1. Al fine di un
          piu'  razionale  impiego  delle  risorse, l'Amministrazione
          della  pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza
          oneri  aggiuntivi  per il bilancio dello Stato, convenzioni
          con  altre  Forze di polizia ad ordinamento civile e con il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di
          servizi  sanitari  comuni anche attraverso l'istituzione di
          apposite  commissioni mediche incaricate dell'espletamento,
          nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
                a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in
          cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
                b) accertamento  sanitario  relativo  ai procedimenti
          previsti  dal  regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
              2.  La  composizione  e  le  modalita' di funzionamento
          delle  commissioni,  nonche' le disposizioni di adeguamento
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  29 ottobre  2001,  n.  461, e degli ordinamenti
          delle  amministrazioni  interessate  sono  determinate  con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro   dell'interno,   di   concerto   con  i  Ministri
          interessati.
              3.  Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma
          2  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni vigenti alla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 dicembre  1973,  n.  1092  reca: «Approvazione del testo
          unico   delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
          dipendenti civili e militari dello Stato».