Art. 53. 
                Accesso al ruolo dei direttivi medici 
 
  1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici
avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con  facolta'
di far precedere le prove di esame da forme di preselezione,  il  cui
superamento  costituisce  requisito  essenziale  per  la   successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono  partecipare
i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godimento dei diritti politici; 
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo
i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
    d)  laurea  magistrale  in  medicina  e  chirurgia,  fatta  salva
l'eventuale  diversa  denominazione  in  sede  di  applicazione   del
regolamento concernente l'autonomia didattica degli  atenei  adottato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n.  270,  in  attuazione  dell'articolo  17,
comma  95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.   127;   abilitazione
all'esercizio  professionale  e  iscrizione  al  relativo  albo.   In
relazione a particolari esigenze  dell'amministrazione,  puo'  essere
richiesto nel bando di concorso  anche  il  possesso  di  diplomi  di
specializzazione; 
    e) qualita' morali e  di  condotta  previste  dalle  disposizioni
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
  2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui  al
comma 1, i diplomi di laurea specialistica in  medicina  e  chirurgia
rilasciati  in  sede  di  attuazione   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n.
509, ovvero secondo l'ordinamento didattico  vigente  prima  del  suo
adeguamento ai sensi dell'articolo  17,  comma  95,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previste le forme dell'eventuale preselezione per  la  partecipazione
al concorso di cui al  comma  1,  le  modalita'  di  svolgimento  del
concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali,  le  prime  in
numero  non  inferiore  a  due,  la  composizione  della  commissione
esaminatrice, i criteri di formazione della  graduatoria  finale,  le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuna di esse. 
  4. Nel concorso il venti  per  cento  dei  posti  e'  riservato  al
personale dei ruoli del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in
possesso dei titoli di cui al comma 1,  lettera  d),  e  degli  altri
requisiti  anche  attitudinali  prescritti,  con   un'anzianita'   di
servizio effettivo di almeno  sette  anni  alla  data  del  bando  di
indizione  del  concorso.  E'  ammesso  a  fruire  della  riserva  il
personale che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.  I  posti
riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti,
secondo l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al  concorso
risultati idonei. 
  5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da
pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi  militarmente
organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati
non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
  6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici  in
prova. 
 
          Note all'art. 53:
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127:
              «95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
              -   Per  il  testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.