Art. 54. 
          Periodo di prova e nomina a vice direttore medico 
 
  1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di
corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi
di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  o  le  articolazioni
periferiche del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco.  I  piani  di
studi, le modalita' di svolgimento del  corso  di  formazione  e  del
relativo esame, e del periodo  di  applicazione  pratica,  nonche'  i
criteri di determinazione della posizione in ruolo sono  fissati  con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile. 
  2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori  medici  in
prova conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base  della
graduatoria  di  fine  corso  e  della  relazione  del   responsabile
dell'ufficio  presso  cui  hanno  prestato  servizio.  Essi  prestano
giuramento  e  sono  inseriti  nel  ruolo  secondo   l'ordine   della
graduatoria determinata ai sensi del comma 1. 
  3. I vice direttori medici in prova sono ammessi  a  ripetere,  per
una sola volta,  il  periodo  di  prova,  su  motivata  proposta  del
funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio
o del direttore dell'Istituto superiore antincendi. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, che non supera il periodo  di  prova,  conserva  la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
  5. L'assegnazione dei vice direttori medici alle sedi  di  servizio
e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli  interessati
secondo 1'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma  1,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.