Art. 57. 
                   Nomina a primo dirigente medico 
 
  1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene,  nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante
scrutinio per  merito  comparativo  e  superamento  di  un  corso  di
formazione della durata di tre mesi con esame finale, Allo  scrutinio
sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data  di  cui
al  periodo  precedente,  abbiano  compiuto  due  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica e che non  siano  incorsi  in  alcuna  delle
cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 
  2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti  gli  effetti
dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono
verificate  le  vacanze  ed  e'  conferita  secondo  l'ordine   della
graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi  conseguiti
in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso
di formazione e nell'esame finale del corso. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi, ha un indirizzo  prevalentemente  professionale
ed  e'  finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze   di   carattere
tecnico-gestionale   necessarie    all'esercizio    delle    funzioni
dirigenziali. 
  4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
dettate  le  modalita'  di  svolgimento  del  corso   di   formazione
dirigenziale e dell'esame finale,  nonche'  le  disposizioni  per  la
formazione della graduatoria  di  fine  corso,  in  applicazione  del
criterio direttivo indicato al comma 2. 
 
          Nota all'art. 57:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.