Art. 58. 
       Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico 
 
  1. La promozione alla qualifica di dirigente  superiore  medico  si
consegue, nel limite dei posti disponibili al  31  dicembre  di  ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi
i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano compiuto  tre
anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 
  2. Le promozioni decorrono a  tutti  gli  effetti  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
vacanze.