Art. 6. 
          Corso di formazione per allievi vigili del fuoco 
 
  1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso  della  durata
di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la  scuola  per
la formazione di base e tre mesi di  applicazione  pratica  presso  i
comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non  possono
essere impiegati in  servizi  operativi  di  istituto,  salvo  quelli
previsti  dal  relativo  piano  di  studi  e  salvo  che   sussistano
eccezionali esigenze. Gli allievi durante il  periodo  di  formazione
sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi
che richiedano particolare qualificazione. Al termine  dello  stesso,
il direttore centrale per la formazione del Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,  su  proposta
del direttore della scuola.  esprime  il  giudizio  di  idoneita'  al
servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato
l'esame  teorico-pratico.  Gli  allievi  riconosciuti   idonei   sono
nominati vigili del fuoco in prova  e  avviati  all'espletamento  del
periodo di applicazione pratica. 
  3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita'  previste  dal
regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i  vigili  del
fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di
una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso  cui
sono applicati. Essi prestano giuramento e  sono  immessi  nel  ruolo
secondo la graduatoria finale del periodo di  formazione  di  cui  al
comma 2. 
  4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi  a  ripetere,  per  una
sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata  proposta
del  funzionario  dirigente  dell'ufficio  o  del  comando  cui  sono
applicati. 
  5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di  applicazione
pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di  cui
al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e  di
applicazione pratica, nonche'  i  criteri  per  la  formulazione  dei
giudizi di idoneita'. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.